La legislazione che l’Italia dovrà creare per attuare la Direttiva europea sui prodotti biocidi sarà in vigore nell’ aprile del 2000. L’immissione sul mercato dei biocidi potrà avvenire solo dopo una specifica autorizzazione.

A CURA DELLA REDAZIONE

La legge che regola le tanto discusse sostanze utilizzate per la protezione dei serramenti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea il 24 aprile 1998, con il numero EC 98/008. E’ diventata operativa dopo il 14 maggio e gli Stati dell’Unione europea avranno tempo fino all’aprile del 2000 per recepirla. Gli altri Paesi, come al solito si sono già mossi. In Inghilterra è già stata definita l’autorità competente che attuerà le procedure per la registrazione e la produzione dei prodotti. In Irlanda, l’autorità competente non è ancora stata designata, anche se si presume che l’autorità competente sarà il “Servizio controllo Pesticidi”. In Germania si sta già discutendo su chi sarà l’autorità competente, mentre in Danimarca l’Agenzia di protezione Ambientale è già designata.
In Italia, dove le differenti interpretazione delle norme hanno creato notevoli problemi, tutto tace!

 BIOCIDI – COSA CAMBIA

Con la Direttiva 98/008, i nuovi prodotti biocidi necessiteranno di un’approvazione ufficiale prima di essere venduti. I prodotti esistenti saranno gradualmente revisionati, valutandone la sicurezza e l’efficacia, e a quelli che non risponderanno agli standards richiesti, o che non saranno supportati da documentazione adeguata, sarà revocata l’autorizzazione e non potranno più essere venduti. Attualmente ci sono 23 categorie differenti di biocidi che sottostanno a questa legislazione, inclusi disinfettanti, conservanti, insetticidi, preservanti del legno, repellenti per animali e antimuffa e ci sono circa 900 sostanze ad azione biocida sul mercato: di questi solo circa la metà saranno ancora presenti sul mercato una volta che la Direttiva diventerà pienamente operativa e i vecchi prodotti verranno rivisti. Di conseguenza ogni produttore di biocidi, o importatore nell’Unione europea, dovrà considerare attentamente la sua strategia per fornire i dati sull’efficacia e la sicurezza che verranno richiesti. Già fin d’ora comunque é necessario che le aziende si preparino al cambiamento, per non trovarsi fuori dal mercato.
La procedura autorizzativa prevede che il produttore dell’impregnante richieda al produttore del biocida una “lettera d’accesso” ai fascicoli tossicologici: solo ottenendo tale accesso il formulatore potrà richiedere l’autorizzazione alla vendita del preparato. Una volta che ogni Paese avrà designato l’ente competente per le autorizzazioni, varrà il principio della reciprocità tra gli Stati membri, per cui le autorizzazioni rilasciate da un Paese saranno validi in tutta l’Unione europea.

QUANTO COSTERA’

Una delle condizioni poste dalla Direttiva è che l’autorità competente potrà far pagare una tassa per la registrazione dei prodotti. In Inghilterra, per esempio, gli insetticidi agricoli e non agricoli hanno costi di registrazione grosso modo simili. Comunque gli operatori britannici sono concordi nell’affermare che i costi dei biocidi subiranno una forte impennata. Anche in Danimarca, dove al momento non c’é alcun onere per la registrazione dei pesticidi, all’infuori di una tassa del 3%, si prevede che la situazione cambierà con la nuova Direttiva per i prodotti non agricoli. Gli stessi commenti provengono dagli enti competenti in tutta Europa.

COSA SUCCEDE IN EUROPA

Nel settore dei prodotti vernicianti per la protezione del legno, cioé quelli che contengono sostanze biocide e che svolgono una funzione preventiva o curativa contro funghi e insetti che attaccano il legno, sono attualmente in vigore in diversi stati europei (Germania, Austria, Svizzera e Francia per esempio) norme che disciplinano la materia e consentono di ottenere, se i requisiti stabiliti sono rispettati, un’ omologazione del prodotto. Vediamo ad esempio quello che avviene oggi in Germania.
La norma DIN 68800, pilastro tecnico sulla materia é divisa in 5 parti:1) generalità; 2) misure protettive costruttive; 3) protezione preventiva con mezzi chimici; 4) protezione curativa contro funghi ed insetti; 5) protezione preventiva con mezzi chimici dei materiali derivati dal legno.
Una specifica legge edilizia impone che tutti gli elementi da costruzione in legno, aventi funzione portante o di sostegno a strutture portanti, posti in opera sia all’interno che all’esterno, siano trattati con un prodotto protettivo omologato. Per i serramenti invece l’impiego di mezzi chimici di protezione non è obbligatorio, ma è a discrezione del committente che, a suo rischio e pericolo, può seguire o meno i consigli dei tecnici.
La tendenza generale, nei Paesi del Nord Europa, è di limitare ai casi di effettiva necessità l’impiego di protettivi del legno in ambienti interni.
L’omologazione relativa a prodotti specifici per elementi portanti viene rilasciata dal DIBt (Deutsches Institut fur Bautechnik, l’Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni), mentre quella relativa a prodotti specifici per elementi non portanti viene rilasciata da Gutegemeinschaft Holzschutzmittel e.V. (Associazione per la qualità dei protettivi del legno), che, “affitta” il marchio RAL.
Per ottenere le omologazioni il richiedente, deve presentare:

  • una certificazione sull’efficacia del prodotto, per i quantitativi di applicazione previsti, in base a test di laboratorio eseguiti da un istituto indipendente ufficialmente riconosciuto;
  • una certificazione che attesti l’assenza di rischi per la salute dell’operatore e dell’utilizzatore finale dei manufatti trattati, purchè si sia operato attenendosi strettamente alle indicazioni prescritte, rilasciata da BgW (Bundesamt fur gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin, cioè l’equivalente del nostro Ministero della Sanità);
  • una certificazione dell’assenza di rischi per l’ambiente, se il prodotto viene utilizzato, manipolato e smaltito secondo le prescrizioni, rilasciata da UBA (Umwelt-bundesamt, l’equivalente del nostro Ministero della Sanità).

Per poter rilasciare queste attestazioni, i singoli enti devono avere a disposizione un campione del prodotto, la sua formulazione, le schede tecniche e di sicurezza ed una serie di dati tossicologici ed ecotossicologici, relativi alle singole materie prime impiegate.
Una volta ottenuta l’omologazione, il richiedente ha l’obbligo di stipulare un contratto con un ulteriore istituto indipendente (Uberwachungsin-stitut), ufficialmente riconosciuto, il quale svolge una funzione di controllo e sorveglianza sul prodotto omologato, prelevando almeno una volta all’anno, senza preavviso, campioni di prodotto per verificare la sua rispondenza alle specifiche, sia per quanto riguarda la concentrazione dei biocidi, sia per quanto riguarda la correttezza dell’etichettatura, e quindi delle informazioni fornite all’utilizzatore: una bella differenza rispetto alla politica della “pacca sulle spalle”, fondata esclusivamente sulla fiducia più o meno ben riposta nei confronti del fornitore!

Prodotti biocidi: dalla Direttiva al Regolamento – 29/10/1998
Cosa cambierà
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