Biossido di titanio sospetto cancerogeno

Un bianco fantasma si aggira per l’Europa delle vernici: il biossido di titanio è stato classificato H 351, cioè sospetto cancerogeno. Due anni fa l’agenzia europea della chimica ECHA, su richiesta della Francia, aveva iniziato la procedura per la classificazione come cancerogeno (Carc. 1B, H350i)

Il Biossido di titanio si presenta

Egregio Direttore, mi rivolgo a lei che so avere a cuore sia la protezione ambientale, sia la sicurezza dei lavoratori (mi dicono che sia anche un salutista, ma questa è un’altra storia).
Innanzitutto devo premettere che non sono il solito inserzionista, né un tecnico specializzato nei trattamenti delle superfici né, ancor meno, un ricercatore dei blasonati laboratori di ricerca che lei spesso
interpella; appartengo a un’altra categoria, i cui membri in genere non scrivono alle riviste specializzate: sono il Biossido di Titanio (i chimici mi chiamano TiO2 ). Per completare la presentazione, posso dire che mi si trova in natura, ma posso anche essere prodotto per reazioni chimiche, con i procedimenti al solfato o con cloruro (mi fermo qui con la presentazione, non vorrei risultare pedante).

Biossido di titanio nel mirino della legislazione europea

Egregio Direttore, lei si chiederà: ma per quale motivo questo inusuale interlocutore mi scrive? Ebbene, intanto devo ricordarle che, modestia a parte, già nel passato sono stato oggetto di specifiche attenzioni
legislative, sia su scala europea, sia in ambito nazionale; ricorderà infatti che la Direttiva UE 75/2010 (quella che si occupa anche delle emissioni in atmosfera dei solventi di natura organica e che a lei piace tanto) mi dedica un intero Allegato (per la precisione l’Allegato VIII), che definisce specifiche protezioni ambientali per gli impianti che mi producono; per non essere da meno, anche la legislazione italiana mi ha dedicato analoga attenzione (a partire dal 2014); a onor del vero, mi ha riservato – insieme ai cugini ossidi di calcio – la parte quinta-bis del Testo Unico Ambientale e mi ha onorato di uno specifico allegato (All. 1 alla parte quinta-bis), a me esclusivamente dedicato, proprio come ha fatto la direttiva europea.
Non pensi che mi sia montato la testa, piuttosto voglio ricostruire un po’ la mia storia; ma passiamo al dunque, diversamente rischio che lei cestini il tutto prima che io si arrivato alla questione.

La Comunità Europea mi ha appioppato il codice H351

Non le sarà sfuggito che, con Regolamento 217/2019, la Comunità Europea ha aggiornato la classificazione di alcune sostanze e composti, tra i quali il sottoscritto; tale aggiornamento mi ha appioppato il poco invidiabile appellativo “sospettato di provocare il cancro” (codice di pericolo H 351). Ora, non c’è nulla di cui andar fieri di tale nomea, bisogna peraltro prenderne atto.

Una materia prima molto diffusa

Molti si stupiranno, dato che la mia presenza è particolarmente diffusa in diverse applicazioni industriali, altrettanti si preoccuperanno. Provi a pensare quanto sia diffuso il colore bianco negli oggetti che la
circondano; ebbene, nella gran parte dei casi entro in ballo io: conferisco un colore bianco particolarmente apprezzato il quale, tra l’altro, sovente costituisce la base per decorazioni successive. Per
non parlare del mio impiego nella cosmesi, dove sono particolarmente apprezzato non solo come colorante, ma anche come filtro UV (lo stabilisce un apposito Regolamento UE); dulcis in fundo, me la cavo
piuttosto bene anche nel settore alimentare, dove posso essere usato come additivo colorante in misura “quantum satis” (anche qui è entrata in gioco la UE con i suoi regolamenti).
Orbene, dalle ultime righe sembrerebbe che non ci siano problemi di tossicità, ma io mi chiedo: sarà ancora così dopo la nuova classificazione che mi cataloga con il codice di pericolo H 351 ? Mai, come di questi tempi, si tiene alta l’attenzione alla salute, per cui il sottoscritto, responsabilmente, si pone qualche interrogativo e, non riuscendo a darsi risposte esaurienti, si rivolge a lei, egregio Direttore.

Cosa succederà negli ambienti di lavoro?

Ora che il Biossido di titanio è diventato sospetto cancerogeno, saranno aggiornati i limiti di esposizione per i lavoratori ? L’ACGIH (vedi nota 1 in fondo al testo), una sorta di bibbia laica per gli igienisti industriali, stabilisce un valore limite sulle 8 ore (TLV-TWA) pari a 10
mg/m 3 ma, onestamente, è un valore che risale al 1992: non le sembra un po’ vetusto? È pur vero che la suddetta agenzia americana si preoccupa anche delle particelle insolubili o scarsamente solubili non
classificate (PNOC), sottolineando la loro pericolosità in base alla dimensione delle particelle stesse (inalabili, toraciche, respirabili) e proponendo un valore di 3 mg/m 3 per quelle più fini (respirabili); ma mi
chiedo: tutto ciò è sufficiente ? Non meriterei un’attenzione più approfondita e un valore limite tutto mio? A proposito di dimensioni delle particelle, io mi presento anche in dimensioni “nano” (in questi ultimi anni vanno particolarmente di moda).
E la Comunità Europea che ne pensa? Al momento non mi considera negli elenchi dei limiti di esposizione, ma chissà, forse lo SCOEL (vedi nota 2 in fondo al testo) ha già in cantiere qualcosa di nuovo!

Cosa penseranno di me gli Enti che autorizzano le emissioni?

C’è un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore: ora che il Biossido di titanio è diventato sospetto cancerogeno, cosa faranno le autorità che in Italia stabiliscono i limiti di emissione in atmosfera (Ministero Ambiente, Regioni, Province, ARPA…sono un po’ troppe, tenendo conto che in materia legifera anche la UE…)?
Per ora mi considerano semplicemente “polvere inerte” e mi attribuiscono un valore limite ai camini non particolarmente ristretto! Ad esempio la Regione Lombardia, che è una delle più analitiche nell’identificazione dei limiti di emissione, prevede un valore al camino 10 mg/Nm3 che, salvo sporadiche eccezioni, si applica tutte le volte che non si prevede una particolare pericolosità della polvere emessa; insomma, sono assimilato a un banale ossido di ferro e, lo confesso, l’accoppiamento non mi lusinga, tanto più ora che avrei tutte le caratteristiche per distinguermi.

Modifica dei limiti e migliori tecnologie di abbattimento

Mi rendo conto che la revisione dei limiti di emissione, pur graduata nel tempo per gli impianti già esistenti, possa comportare qualche problema, se non altro di natura economica; tuttavia voglio ricordare che la depolverazione ha compiuto passi da gigante e, usualmente, un filtro a maniche o a cartucce garantisce emissioni di polveri al camino sensibilmente inferiori al valore sopra richiamato (10 mg/Nm3 ) e quindi più adatti al Biossido di titanio, che diventando sospetto cancerogeno non è più una polvere qualunque.
Sa quale può essere il problema? Sovente io non mi presento da solo, ma in compagnia di altre polveri che, sinceramente, è giusto siano classificate inerti: in tali casi, quale può essere un ragionevole limite che prenda in considerazione la composizione eterogenea delle polveri emesse? Mi sembrerebbe un argomento da approfondire, così come quello dell’efficienza dei sistemi di depolverazione; riguardo a questo ultimi, si ricorda le riunioni con i costruttori di impianti che hanno poi portato alla definizione dei requisiti minimi dei vari sistemi di abbattimento? Era circa un decennio fa e il tutto sfociò in un documento ufficiale dell’onnipresente Regione Lombardia (vedi nota 3 in fondo al testo). Può essere l’occasione per aggiornare/integrare le schede dei depolveratori presenti nel predetto documento ufficiale lombardo?

Mi rendo conto di aver messo molta carne al fuoco, egregio Direttore. Le confesso che il tutto è mosso anche da un pizzico di vanità, tuttavia i problemi posti mi sembra abbiano una rilevanza di carattere
generale: Lei che ne pensa? Mi piacerebbe che organizzasse qualche seminario sulle questione poste, magari da seguire in streaming, dati i tempi grami che stiamo vivendo. Attendo un cortese riscontro, da lei o dai tanti esperti che animano le sue riviste e, con l’occasione, porgo un cordiale e polverulento saluto.

Biossido di titanio (nick name TiO2)

1) ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Cinniccanti Ohio – USA)
2) SCOEL – Scentific Commitee on Occupational Exposure Limits
3) Regione Lombardia – DGR 3552/2012 – Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento

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