verniciatura delle sedie

Con l’attuazione dei regolamenti Reach e CLP cambiano le Schede di sicurezza e si devono adeguare le valutazioni dei rischi.

A cura della Redazione

 

Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno applicare le nuove classificazioni in materia di

etichettatura e imballaggio degli agenti chimici anche alle miscele, già vigenti per le sostanze pure dal 01/12/2012. Le novità non riguardano solo la revisione dei simboli e delle vecchie frasi R, sostituite dalle nuove frasi H, ma anche i diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele. Negli ultimi anni sono state molte le sostanze di cui è stata modificata la classificazione: ad esempio con il Regolamento Europeo 605/2014 dall’1/4/2015 sono diventate effettive le modifiche alle seguenti sostanze, molto diffuse nel nostro settore:

  • Formaldeide, classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
  • Stirene, classificato H361d (Sospettato di nuocere alfeto).Queste modifiche richiedono una revisione della valutazione dei rischi, che le aziende devono aggiornare regolarmente quando vengono utilizzati agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro.In primo luogo il datore di lavoro deve chiedere le nuove schede di sicurezza conformi alla nuova classificazione; infatti l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi per effettuare la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I) le seguenti informazioni:
  • le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.La valutazione del rischio deve essere aggiornata:
  • se cambia la classificazionedella miscela (in alcuni casi potrebbe essere necessaria la valutazione del rischio cancerogeno-mutageno, come previsto dal Titolo IX, Capo II);
  • se si rilevano differenze tra l’uso identificato e lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell’utilizzatore;
  • se l’algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
  • in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

L’aggiornamento periodico della valutazione del rischio chimico non è previsto con un intervallo definito (come per esempio avviene ogni 4 anni per altre valutazioni), ma è evidente che le condizioni di impiego di varie sostanze e miscele possono cambiare anche repentinamente, in funzione delle innovazioni tecnologiche e delle modifiche produttive. Nei prossimi mesi sia gli Enti di vigilanza e controllo, sia gli organismi di certificazione opereranno adeguati controlli nelle aziende, prendendo in considerazione sia i fattori di pericolo (evidenziati nelle schede di sicurezza), sia le modalità di esposizione durante l’attività lavorativa. In alcuni casi la vecchia valutazione del rischio potrà essere ritenuta ancora valida, nonostante le modifiche intervenute, ma ci dovrà comunque essere una verifica documentata per accertare che non siano necessarie revisioni.

 

PERICOLI PER LA SALUTE

I criteri di classificazione dei pericoli per la salute possono essere di diversa natura. E’ possibile distinguere effetti tossici locali (corrosione, irritazione degli occhi, della pelle e delle mucose) da effetti tossici sistemici (su organi bersaglio diversi dal sito di applicazione), effetti immediati (che provocano danni acuti quali, ad esempio, ustioni) da effetti ritardati (che causano danni dopo esposizione continua o ripetuta ed effetti sulla riproduzione), effetti reversibili (alterazioni dei parametri ematici) da effetti irreversibili (decesso, tumori). Anche per la valutazione della tossicità di una sostanza possono essere adottati diversi criteri. La valutazione può essere qualitativa nel caso in cui l’azione tossica dipenda dall’interazione tra la struttura molecolare della sostanza tossica ed i meccanismi biologici del recettore. E’ invece quantitativa nel caso in cui l’azione tossica si manifesti solo se viene superata una certa dose nell’ambiente o in organi bersaglio e gli effetti sono proporzionali alla dose (meccanismo di tipo “doseeffetto”). Infine si può individuare una relazione “dose-risposta” attraverso la misura di quanti individui all’interno di un gruppo relativamente numeroso mostrano di risentire di effetti tossici in corrispondenza di una determinata dose (ad esempio concentrazione per unità di peso) di sostanza. Le sostanze chimiche assorbite possono agire come tossici di tipo sistemico sia per l’intero organismo (tossicità acuta – letalità) sia per organi specifici (corrosione/irritazione, sensibilizzazione, pericolo di aspirazione, tossicità su organi bersaglio acuta e ripetuta, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione).

Nota sui prodotti cancerogeni

Le categorie di pericolo 1a, 1b e 2, corrispondono, rispettivamente, alle categorie 1, 2, 3 della dsp. La categoria 1b (cancerogena per l’uomo sulla base di studi su animali), secondo i vecchi criteri di classificazione, risultava cancerogena per l’uomo sulla base degli studi su animali almeno su due specie differenti (ratto e topo ad esempio), o prove positive evidenti in una specie. In quest’ultimo caso il regolamento clp prevede l’effettuazione di almeno due studi indipendenti, a meno che non ci sia uno studio eseguito correttamente che dia evidenza di una maggiore incidenza di tumore nei due sessi di un’unica specie.

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