limiti di emissioni COV

L’emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti  non deve superare i 500 g/m3 dopo 28 giorni per i COV totali.

Per le vernici il legislatore ha posto dei limiti alle emissioni per specifiche sostanze. La determinazione delle emissioni dovrà avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o alla UNI EN 16000-9 o norme equivalenti e i fattori di carico indicati dovranno essere diversi a seconda del materiale oggetto di verifica.

Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

Limite di emissione (µg/m3) a 28 giorni

BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesil-ftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP): 1 (per ogni sostanza)

COV totali (22): 1500

Formaldeide: <60

Acetaldeide: <300

Toluene: <450

Tetracloroetilene: <350

Xilene: <300

1,2,4-Trimetilbenzene: <1500

1,4-diclorobenzene: <90

Etilbenzene: <1000

2-Butossietanolo: <1500

Stirene: <3

 

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