Polveri legno

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: il limite delle polveri di legno scende da 5 a 2 mg/m3.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L345 del 27 dicembre 2017, la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

La nuova Direttiva introduce cambiamenti e modifiche agli articoli della direttiva 2004/37/CE e all’allegato I, e sostituisce l’allegato III relativo ai “valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”.

La Direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2018; gli stati membri dovranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 17 gennaio 2020.

La Direttiva sottolinea l’importanza del problema delle sostanze tossiche per la riproduzione, alle quali si intende dare maggiore rilevanza. Attualmente queste sostanze sono inserite nel capo I del titolo IX del Testo unico sulla sicurezza, ma potrebbero essere inserite nel capo II, con un conseguente radicale cambiamento nelle modalità di valutazione e degli scenari di prevenzione, che diventerebbero molto impegnativi.

Questo passaggio è ancora da chiarire e la sua attuazione pratica dipenderà dalle modalità di recepimento che il Parlamento Italiano deciderà.

Per le polveri di legno duro il valore limite, che era di 5 mg/m3, passa a 2 mg/m3 (frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione).

Il limite sarà di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023 (misura transitoria). La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 (che attualmente prevede 5 mg/m3) entro il 17 gennaio 2020, per cui gli Stati membri avranno al massimo 2 anni di tempo per recepirla.

 

CONSEGUENZE PREVISTE DALL’UNIONE EUROPEA

Per quanto concerne l’impatto sui lavoratori, la norma eviterà forme prevenibili di tumori connessi all’attività lavorativa, risparmiando così inutili malattie e sofferenze. Permetterà inoltre di non sostenere spese sanitarie superflue, con un beneficio totale compreso tra 12 e 54 milioni di euro; l’introduzione dei nuovi limiti diminuirà pertanto i casi di cancro e ridurrà l’onere economico provocato dall’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose.

Per quanto concerne l’impatto sui datori di lavoro è importante, da un punto di vista economico, stabilire una distinzione tra i costi che incentivano a migliorare la situazione in materia di salute e sicurezza, e quelli che non hanno tale  effetto. I vantaggi per le aziende derivanti dall’introduzione di valori limite a livello di UE, consistono nel fatto che la norma aiuterà le imprese a sostenere costi che, in caso di mancata conformità, avrebbero influito negativamente sulle loro prospettive commerciali a lungo termine.

Per la maggior parte delle sostanze cancerogene, l’impatto sui costi operativi per le aziende (comprese le piccole e medie imprese) sarà minimo, poiché basteranno lievi adattamenti per garantire la piena conformità. Inoltre la norma non imporrà obblighi supplementari d’informazione, né comporterà un aumento degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Per quanto riguarda l’impatto su Stati membri/autorità nazionali, dati gli ingenti costi economici che i lavoratori devono sostenere a causa della loro esposizione a sostanze pericolose, la norma contribuisce ad attenuare le perdite finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale dei rispettivi Stati membri.

Da un punto di vista economico la copertura e l’adeguatezza dei valori limite in tutta l’UE sono fattori decisivi nel determinare chi deve sostenere l’onere finanziario provocato dalle malattie professionali.

Le spese amministrative e i costi di attuazione varieranno in funzione della situazione corrente nei vari Stati membri per ciascun agente chimico, ma non dovrebbero essere significativi. Inoltre la determinazione di valori limite al livello dell’UE farà sì che le autorità nazionali non dovranno più valutare autonomamente ciascuna sostanza cancerogena, evitando così l’inefficienza dovuta alla ripetizione di compiti identici.

In base all’esperienza maturata grazie al lavoro del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (CARIP) e visto il modo in cui sono organizzate le attività di controllo nei diversi Stati membri, è poco probabile che l’introduzione dei nuovi valori limite nella direttiva avrà un’incidenza sui costi complessivi delle visite ispettive. Queste sono in gran parte pianificate indipendentemente dalla norma e vengono decise principalmente in base alle denunce presentate durante un determinato anno e secondo le strategie d’ispezione definite da una determinata autorità.

È opportuno inoltre aggiungere che l’esistenza di un valore limite agevola il lavoro degli ispettori, in quanto apporta chiarezza sui livelli accettabili di esposizione e fornisce uno strumento utile per i controlli di conformità. Le autorità potrebbero dover affrontare spese amministrative supplementari, dovute alla necessità di informare il personale riguardo alla nuova situazione e fornirgli la formazione necessaria, nonché di rivedere gli elenchi dei controlli di conformità. Queste spese sono comunque modeste rispetto ai costi complessivi di funzionamento sostenuti dalle autorità nazionali preposte ai controlli.

Dal confronto tra le opzioni e dall’analisi dei costi e dei benefici si può concludere che la nuova norma soddisfa gli obiettivi fissati a costi globalmente ragionevoli ed è adeguata.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri potrà segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Nome Agente N.CE (1) N.CAS (2) Valori limite (3) Osservazioni Misure transitorie
mg/m3 (4) ppm (5) f/ml (6)
Polveri
di legno duro
2 (7) Valore
limite: 3 mg/m3
fino a l 17 gennaio 2020
Composti di cromo VI definiti cancerogeni
ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)
0,005 Valore limite: 0,010 mg/m
3 fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m3
per i procedimenti di saldatura o
taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite
cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)
0,3
Polvere
di silice cristallina respirabile
0,1 (8)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle (9)
Cloruro
di vinile monomero
200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Pelle (9)
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Pelle (9)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 75-53-4 0,5 0,1 Pelle (9)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,1
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1

(1 ) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito
nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2 ) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3 ) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4 ) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5 ) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3 ).
(6 ) f/ml = fibre per millilitro.
(7 ) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a
tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8 ) Frazione inalabile.
(9 ) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *