MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2004
Definizione  di  una  prima  lista  di  valori  limite  indicativi di
esposizione professionale agli agenti chimici.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare
l'art.  72-terdecies,  comma  2,  che  prevede  che siano stabiliti i
valori  limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;
  Vista  la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000
che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi;
  Sentito  il  Comitato  consultivo  di cui all'art. 72-terdecies del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002;
  Sentito il Ministro per le attivita' produttive;
  Sentite le parti sociali;
  Vista  l'intesa  intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  e  successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al
presente decreto.

    Roma, 26 febbraio 2004


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro della salute
        Sirchia

      
                                                    Allegato VIII-ter
                                    (art. 72-ter, comma 1, lettera d)

             VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

    ---->  Vedere Tabella da pag. 17 a pag. 18 della G.U.  <----