Metafore pollice verso 1

La nuova normativa sui rifiuti vedrà il suo completamento operativo nell’arco del 2010. Breve sintesi delle disposizioni per il nostro settore, create per rendere più immediata l’individuazione di politiche ambientali più mirate e per controllare più efficacemente le operazioni illegali

A CURA DELLA REDAZIONE

PREMESSA

Il DM 17 dicembre 2009, in vigore dal 14 gennaio 2010, ha istituito il nuovo Sistema Informatico di controllo per la Tracciabilità dei Rifiuti, denominato SISTRI, il quale prevede (per la maggior parte dei soggetti obbligati dall’attuale normativa) il passaggio alla gestione informatizzata dei seguenti adempimenti:
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
emissione del formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto;
comunicazione annuale tramite il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Nelle “Linee guida” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e disponibili sul sito www.sistri.it, si legge: “…L’attuale sistema di rilevazione cartaceo delle informazioni richieste per il settore dei rifiuti speciali consente di conoscere i dati relativi alla produzione ed alla gestione di detta tipologia di rifiuti con un ritardo di 2-3 anni e, quindi, con scarse possibilità per l’impiego degli stessi dati ai fini dell’individuazione di politiche ambientali più mirate e, praticamente, nessuna utilità per il controllo di legalità finalizzato a specifici interventi repressivi. In particolare, il ciclo di gestione di rifiuti speciali, specie quelli pericolosi, è caratterizzato, purtroppo, da diffusi fenomeni di illegalità che risultano di difficile contrasto, anche perché il vigente sistema cartaceo di rilevazione dei dati non consente di evidenziare con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono recuperati/smaltiti. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti ed, in particolare, per mettere ordine ad un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente”.

LE AZIENDE INTERESSATE

Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all’obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l’adesione è facoltativa. Per i settori di nostro interesse, in funzione delle scadenze temporali, si possono individuare due gruppi.

Il primo gruppo (operativo dal 13 luglio 2010) è composto dai seguenti soggetti:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
le imprese con più di cinquanta dipendenti, produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dall’attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 50), che trasportano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 30kg/litri al giorno.

Il secondo gruppo (operativo dal 12 agosto 2010) è composto dai seguenti soggetti:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti;
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.
L’operatività consiste nell’avere effettuato l’iscrizione al Sistema (entro il 30 marzo 2010 per il primo gruppo ed entro il 29 aprile 2010 per il secondo gruppo) e nell’aver ricevuto i dispositivi informatici dalla Pubblica Amministrazione.

Prima di queste date la gestione dei rifiuti doveva essere effettuata in parallelo sia su supporto cartaceo che informatico; a partire dallo stesso giorno del mese successivo (dal 13 agosto 2010 per il primo gruppo e dal 12 settembre 2010 per il secondo gruppo), la gestione dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico. Le imprese non soggette ad obbligo di iscrizione possono altresì aderire al sistema, su base volontaria, a partire dal 12 agosto 2010. Tali imprese sono:
imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
Dal punto di vista operativo, la trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso la compilazione di apposite schede informatiche; in sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:
il produttore carica i dati del rifiuto nell’Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell’Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
il ciclo si conclude all’arrivo del trasporto a destino, con l’accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.
Tali operazioni “in tempo reale” permettono di avere sotto controllo il percorso dei rifiuti e di eliminare tutta la documentazione cartacea finora utilizzata; in particolare, viene abrogata la compilazione annuale del MUD, a partire dal 2011.

LE SCADENZE

Ricordiamo, per completezza di informazione, che la scadenza per l’invio del MUD, per l’anno in corso, era fissata entro il 10 aprile (prorogata poi al 10 giugno dal Consiglio dei Ministri con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 21 maggio 2010), mediante la modulistica cartacea prevista dal DPCM del 27 aprile 2010 (ripubblicato, con ulteriori precisazioni, nel comunicato del Ministero dell’Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010), che riporta le “modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale” valide esclusivamente per la dichiarazione da presentare nel 2010 con riferimento al 2009. Ricordiamo anche che l’art. 12 del DM 17 dicembre 2009 prevede , per i produttori iniziali di rifiuti tenuti alla compilazione del MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI – entro il 31 dicembre 2010 – “le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.”
Si fa infine presente che il sistema SISTRI prevede (art. 4) anche il versamento di un contributo annuale, come “copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, che sarà a carico dei soggetti obbligati alla registrazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i produttori iniziali di rifiuti, i contributi sono indicati nella Tabella 1.

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