Convegni

In un convegno è stato fatto il punto sul Dlgs. 161, che regolamenta l’etichettatura e l’impiego dei prodotti vernicianti in alcuni settori

Oltre 150 operatori del settore hanno partecipato al seminario organizzato dalla nostra rivista per analizzare il contenuto delle nuove norme tendenti a ridurre l’impatto ambientale prodotto dall’impiego delle vernici. La relazione, svolta da Giorgio Cozzi (IBS Analysis), ha concordato in linea di massima con l’interpretazione del Gruppo “Pitture e Vernici” di AVISA (l’Associazione Nazionale vernici, inchiostri, sigillanti, adesivi che opera all’interno di Federchimica), che ha realizzato una guida (di cui riportiamo ampi stralci) all’applicazione del Dlgs. 161 del 27/3/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2006, che recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva europea 2004/42/CE del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE, pubblicata sulla G.U.CE n. L 143 del 30 aprile 2004.

SCOPO DELLA LEGGE

L’obbiettivo principale del decreto è quello di “…prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili (COV) sulla formazione dell’ozono troposferico a seguito dell’impiego di talune pitture e vernici e di prodotti per carrozzeria…”. La limitazione del contenuto massimo di COV nei prodotti vernicianti costituisce la modalità con cui la Direttiva 2004/42 prima e, coerentemente, il Decreto legislativo n. 161 poi, attuano gli obiettivi della norma.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme si applicano solo se sono presenti insieme le seguenti condizioni:
che i prodotti immessi sul mercato siano inclusi nell’elenco di cui all’allegato I;
che questi prodotti siano dichiarati essere destinati ad essere applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti. In questo caso fa fede quanto effettivamente riportato sulla confezione del prodotto in merito alla funzione assegnata al prodotto stesso.

PRONTO ALL’USO

I limiti di concentrazione in grammi/litro di COV indicati nell’allegato II si riferiscono al prodotto pronto all’uso. Di conseguenza:
qualora il prodotto fabbricato sia immesso sul mercato con la dichiarazione espressa che per la sua applicazione non necessita di alcuna diluizione, i limiti da considerare sia in termini di etichettatura, sia in termini di rispetto delle concentrazione di cui all’allegato II sono effettivamente quelli riferiti al prodotto fabbricato tal quale;
qualora invece il produttore indichi sull’imballaggio che il suo prodotto necessita di essere diluito (aggiustamento della viscosità o altro) in riferimento alle diverse tipologie di applicazione (es. pennello, rullo, spruzzo), si dovrà tener conto, al fine di rispettare le concentrazioni g/l di COV, della quantità massima aggiuntiva suggerita di diluente o di prodotto da aggiungere contenente COV.

ETICHETTATURA

Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo devono essere etichettati, riportando il tipo di prodotto, il pertinente valore limite di COV e il contenuto massimo di COV espresso in g/l nel prodotto pronto all’uso.

LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DI VERNICI

Chi immette i prodotti vernicianti sul mercato deve:
accertarsi il prodotto rientri nel campo di applicazione del decreto;
verificare il rispetto dei limiti di concentrazione di COV;
immettere sul mercato (con data pari o posteriore al 1/1/2007, per la prima fase, e 1/1/2010, per la seconda fase) solo prodotti che rispettino le concentrazioni g/l di cui alle relative fasi, ad eccezione di quanto previsto ai successivi punti 5 e 6;
etichettare il prodotto conformemente alla sua tipologia e al suo contenuto di COV, salvo:
quanto previsto ai successivi punti 5 e 6;
tener conto del fatto che i prodotti fabbricati entro il 31/12/2006, che non rispettano le concentrazioni di cui alla prima fase (1/1/2007) possono essere immessi sul mercato fino al 31/12/2007;
tener conto del fatto che i prodotti fabbricati entro il 31/12/2009, che non rispettano le concentrazioni di cui alla seconda fase (1/1/2010), possono essere immessi sul mercato fino al 31/12/2010;
assicurarsi circa la chiarezza delle istruzioni che eventualmente accompagnano o sono riportate sull’imballaggio, in merito alla diluizione dei prodotti o alla loro miscelazione con altri prodotti contenenti COV (rispetto del limite di concentrazione del prodotto pronto all’uso);
informare il Ministero dell’Ambiente (questo obbligo verrà regolamentato da un successivo decreto).
Ai fini di una corretta applicazione dei punti 5 e 6, è responsabilità del produttore l’individuazione della data di fabbricazione del prodotto attraverso il numero di lotto o etichetta equivalente.

LE INDICAZIONI DA RIPORTARE

Il decreto legislativo indica all’articolo 4 l’obbligo di etichettare i prodotti riportando sull’etichetta:
il tipo di prodotto;
il relativo valore limite della tipologia del prodotto espresso in g/l di COV;
il contenuto massimo del prodotto pronto all’uso espresso in g/l di COV.
E’ opportuno precisare che il Decreto Legislativo non fornisce, così come la stessa Direttiva, alcuna indicazione circa l’impostazione generale dell’etichettatura. Tenendo conto di quanto unicamente previsto dal Decreto e conformemente alle sue indicazioni si consiglia la seguente etichettatura generale (vedi fig. 1):
definizione del prodotto (es. vernice per impiego in esterni);
valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c) = x g/l (2007) / y g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo z g/l di COV.
Ai fini di una corretta e condivisa modalità di etichettatura, è consigliabile non riportare la frase sul fondo o sul coperchio del contenitore, evitando di inserire la frase nell’area di etichettatura di pericolosità (qualora esistente) e utilizzando un carattere tipografico e una dimensione che assicurino una normale leggibilità in condizioni standard di visibilità.

Separazioni nelle frasi dell’etichetta Rispettando sempre quanto prescritto dall’articolo 4, la frase generale di etichettatura può anche essere realizzata con modalità diverse. Questo vale in particolare per la definizione del prodotto, che ricordiamo deve essere quella di cui all’allegato I del decreto. Nello specifico, tale definizione può essere apposta in sede separata rispetto alle due frasi seguenti, che per altro, per loro congruità, devono essere mantenute insieme.

Limitazione delle frasi

Il decreto, così come la stessa direttiva, non prevede l’obbligo di riportare in etichetta le due scadenze temporali (e quindi i relativi valori limite) del 2007 e del 2010. La proposta sopra riportata, avendo carattere generale, risponde alle esigenze di coprire completamente i due periodi considerati. Ciò nonostante è possibile che l’etichetta comprenda unicamente

Esempio di etichettatura conforme al Dlgs. 161

il primo valore.
In questo caso potrà essere redatta secondo la seguente impostazione:
definizione del prodotto (es. vernice per impiego in esterni); Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): x g/l (2007). Questo prodotto contiene al massimo z g/l di COV.
In questo caso, ovviamente, sarà necessario che il prodotto venga nuovamente etichettato con le scadenze e informazioni relative al 2010, allorquando le stesse saranno obbligatorie.

I PRODOTTI AEROSOL

Il decreto legislativo prescrive che gli aerosol destinati all’impiego in edilizia (articolo 2, lettera h) siano esclusi dal campo di applicazione, mentre quelli destinati all’impiego in carrozzeria sono inclusi. Ciò pone il problema dell’etichettatura dei contenitori di aerosol per usi in carrozzeria quando sono venduti tramite le rivendite “fai da te”. Pertanto, qualora tali prodotti aerosol siano utilizzabili come “ritocco paraurti, ritocco carrozzeria, verniciatura cerchioni” (funzioni riconducibili ad attività di carrozzeria), è consigliabile etichettare tali contenitori con la seguente frase:
finitura speciale;
valore limite UE per questo prodotto (cat. B/e) = 840 g/l. Questo prodotto contiene al massimo x g/l di COV.

I PRODOTTI PER TINTOMETRI

Il tintometro è un dispositivo manuale o automatico, che permette la colorazione di prodotti vernicianti finiti, partendo da due o più componenti iniziali di base. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera s) e della lettera p) del medesimo articolo e tenuto conto della prassi vigente in materia ne consegue che:
il colorante o la pasta colorante (che per comodità definiamo componente B), utilizzati all’atto dell’operazione tintometrica per “colorare” il prodotto verniciante, non necessita di alcuna etichettatura specifica, in quanto non è elencato nell’allegato I;
la base tintometrica (cioè la pittura o vernice di base, o componente A) sulla quale si svolgono le operazioni di cui al precedente punto a), deve essere etichettata conformemente al D.lgs n. 161, tenendo conto, ai fini del calcolo totale di COV, dell’apporto dato dalle operazioni di miscelazione, cioè dell’aggiunta del componente B.Questa
procedura non si applica solo nel caso in cui il componente A è manifestamente e tecnicamente un semilavorato, che come tale non può essere considerato un prodotto di cui all’allegato I.
In tale ipotesi, qualora il prodotto finale oggetto delle operazioni tintometriche fosse riconducibile al campo di applicazione di cui all’allegato I, la responsabilità dell’etichettatura è di chi effettua le operazioni tintometriche.
Nel caso di prodotti bicomponenti (lettera J allegato I), l’etichettatura potrà essere apposta unicamente sul componente A (base) e non sul componente B (ad esempio, induritore).

 

LE RESPONSABILITA’ DEL DISTRIBUTORE

Il decreto legislativo definisce l’immissione sul mercato come “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”. Fatte salve le responsabilità del produttore di vernici in materia di etichettatura ed altro, il decreto indica, anche nei successivi gradi di distribuzione, una specifica responsabilità per i soggetti coinvolti (vedi articolo 6 – Sanzioni). Ne deriva quindi che il fabbricante del prodotto verniciante non è responsabile delle operazioni condotte successivamente da soggetti a valle della fase produttiva, quando abbia fornito tutte le indicazioni corrette relative alle norme del decreto legislativo. Per i prodotti esclusi dal campo di applicazione del Decreto Legislativo (vedi l’elenco alla fine di questo articolo), è consigliabile riportare sulla confezione un’informazione chiara in merito al campo di utilizzo finale del prodotto (es. vernice per mobili). Il Dlgs. 161 prevede alcune deroghe, che devono essere rese note all’eventuale distributore, il quale è tenuto a prenderle in considerazione:
prodotti destinati ad essere utilizzati nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati (art. 3, comma 4);
prodotti per il restauro o la manutenzione di edifici d’epoca (art. 3, comma 5).
Il primo caso il produttore dovrà informare il distributore sul fatto che il prodotto verniciante può essere impiegato esclusivamente per attività soggette ai provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 267 e seguenti D.lgs n. 152/2006), adottando una semplice procedura atta a dimostrare fino a prova di contrario la sua “diligenza” nell’informare il proprio distributore.

Tale procedura può essere così realizzata:
inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il produttore informa il proprio distributore sull’obbligo di rispettare le norme del D.lgs n. 161 e quindi di fornire prodotti non etichettati ai sensi del decreto unicamente ai soggetti abilitati;
riportando sulla confezione dei prodotti non sottoposti alle norme del decreto una frase come questa: “Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006”.
Nel secondo caso è necessaria una preventiva autorizzazione per coloro che intendono acquistare e utilizzare tali prodotti.
Un ultimo caso di parziale esclusione dal campo di applicazione del D.lgs. 161 è relativo a prodotti non regolamentati per il settore edilizia, ma ricompresi nel settore della carrozzeria. E’ questo il caso, ad esempio, degli “sverniciatori”, non compresi nell’allegato I, punto 1, ma considerati nell’allegato I, punto 2 (prodotti per carrozzeria), lettera a).
In questi casi si suggerisce di riportare sulla confezione del prodotto una frase del tipo: “Prodotto non idoneo per carrozzeria”.
E’ ovviamente inteso che qualora il produttore del prodotto verniciante in questione volesse mantenere la dichiarazione di funzione d’uso del suo prodotto per la carrozzeria, dovrà rispettare le norme del D.lgs. n. 161/2006.

DUBBI INTERPRETATIVI

Alcuni casi possono essere di difficile interpretazione. E’ opportuno comunque che in situazioni simili e in presenza di dubbi venga adottata la soluzione più prudente rispetto alle norme del decreto.
I prodotti vernicianti sono classificati in base al loro uso intenzionale, come raccomandato dal produttore. Qualora lo stesso indichi impieghi validi per più di una categoria di prodotti di cui all’allegato I, è consigliabile considerare ai fini della concentrazione di COV la categoria avente il più basso limite di COV. Un esempio riconducibile a questo caso sono le pitture murali, il cui uso è dichiarato per esterno e per interno. Un prodotto verniciante a base di pigmenti metallici, da applicarsi con metodi tradizionali (pennello, rullo, spray) deve essere classificato sub d). Qualora invece necessitasse per la sua applicazione l’uso di spatole, tamponi, spugne, etc.., allora deve essere classificato sub l). Se per un rivestimento opaco si dichiara una funzione di “primer universale”, senza alcuna indicazione circa eventuali attitudini ad essere applicato su supporti difficili, deve essere classificato sub d) e non sub g), o h), o i)

CALCOLO DEL VALORE DI COV

L’allegato III del decreto legislativo, prescrive che la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell’allegato I ai valori limite previsti nell’allegato II, sia valutata applicando il metodo analitico ISO 11890-2 e nel caso di prodotti reattivi, utilizzando il metodo analitico ASTMD 2369. Pur tenendo conto dell’ufficialità di tale riferimento normativo, è da osservare che il metodo analitico 11890-2 (pubblicato nel 2001 e non nel 2002 come riportato dal decreto) si riferisce a prodotti aventi una concentrazione di COV da 0% a 15%. Pertanto potrebbe risultare difficile applicare tale metodologia a prodotti aventi una concentrazione di solvente superiore al 15%.
E’ consigliabile quindi adottare cautelativamente la seguente procedura:
qualora il tenore finale di COV nel prodotto appaia indiscutibilmente lontano dal limite soglia della categoria, può essere utile fare riferimento alle procedure consuete di calcolo teorico del tenore di COV (partendo dalle informazioni di base dei fornitori di materie prime e prendendo in considerazione parametri quali il peso specifico dei vari componenti);
in tutti gli altri casi, verificare sperimentalmente il valore di COV mediante metodo ISO 11890-2 e nel caso di prodotti con contenuto di COV superiore al 15%, prevedere anche l’utilizzo del metodo ISO 118901 nella sua versione in italiano.

I PRODOTTI INCLUSI

Il presente elenco ha puramente carattere indicativo. Per l’esatta identificazione dei prodotti fare riferimento a quanto riportato nell’allegato I.
Pitture opache per pareti e soffitti interni (tempere, lavabili, pitture alla calce, silicati, smalti murali).
Pitture lucide per pareti e soffitti interni (idropitture murali, smalti murali, plastici murali, bucciato lucido).
Pitture per pareti esterne di supporto minerale (silicati, silossani, pitture al quarzo, farine al quarzo, intonaci acrilici, intonaci decorativi minerali, pitture alla calce, intonachini, marmorini, lamato rustico, graffiato, pitture elastomeriche, pitture alla pliolite).
pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (smalti, acrilici, alchidici, alto solido, effetto micaceo, brillanti, satinati, fondi).
vernici e impregnanti per legno (vernici interne ed esterne, finiture a cera, impregnanti con spessore superiore a 5 micron). Se per un impregnante opaco per legno si dichiara un uso anche per altri substrati diversi da legno, allora il prodotto deve essere classificato sub d)
.impregnanti filmogeni per legno con spessore inferiore a 5 micron.
primer (fondi, fissativi. I prodotti intermedi non rientrano in questa categoria ma in quella delle pitture, lettera d).
Primer fissanti (fissativi riconsolidanti per superfici polverose, sfarinanti, ecc).
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (prodotti anticorrosione, antiruggini, primer per metalli, primer per plastica, primer per zinco e alluminio, rivestimenti per pavimenti, ritardanti di fiamma, prodotti per graffiti, prodotti per strutture sanitarie e/o industrie alimentare, pitture bituminose, prodotti ad alte prestazioni a mano unica fondo-finitura).
Pitture bicomponenti ad alte prestazioni (stessi prodotti di cui alla categoria sub i), ma a due componenti).
Pitture multicolori.
Pitture per effetti decorativi (pitture applicate su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione).

I PRODOTTI ESCLUSI

Il presente elenco ha puramente carattere indicativo.
Prodotti vernicianti per nautica e marina, secondo la funzione espressamente dichiarata.
Rivestimenti per mobili.
Prodotti vernicianti per macchinari e strumentazione.
Prodotti vernicianti per macchine agricole.
Prodotti vernicianti per macchine movimento terra.
Prodotti vernicianti per piscine.
Prodotti vernicianti per segnaletica stradale.
Prodotti per rinzaffo a base di leganti minerali.
Impregnanti con funzione biocida per il trattamento del legno in profondità, non formanti film.
Agenti di pulitura o di pretrattamento.
Impregnanti idrofobici, non formanti film.
Svernicianti.
Prodotti per il mantenimento del legno (oli, cere, etc).
Prodotti per la riparazione del legno (stucchi).
Aerosols (solo per edilizia).
Solventi e diluenti.

LA POSIZIONE DI ANIARP
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE APPLICAZIONI RIVESTIMENTI PROTETTIVI)

A tutti gli associati: effettivi, aggregati, partecipanti.

Con riferimento all’entrata in vigore del Dlgs 161, dalla sua lettura riteniamo che, stante la vaghezza del decreto circa alcuni punti, sia prudente attenersi ad una valutazione estensiva dell’ ambito di applicazione, intendendolo cioè applicabile a tutti i cantieri, industriali, civili, nuove costruzioni e manutenzioni. E’ vero che alcuni prodotti possono essere acquistati per destinazioni d’ uso in cui non è in vigore il Dlgs 161 (lavorazioni in stabilimento, cantieri navali, etc.), ma è sempre possibile che eventuali rimanenze possano essere utilizzate in cantieri ove vige il Dlgs 161. Quindi è prudente chiedere sempre ai nostri fornitori la conformità al Dlgs 161 e l’ etichettatura ad esso conforme. Non riteniamo giusto che siamo noi a farci carico di rischi di sanzioni quando i nostri fornitori possono benissimo produrre prodotti conformi al Decreto. Quindi suggeriamo a tutti i nostri associati che operano anche saltuariamente in cantiere di richiedere per iscritto a tutti i nostri fornitori, che tutti i prodotti fornitici, indipendentemente dalla sua destinazione e/o destinazione d’ uso, siano conformi al Dlgs 161 e che sull’etichetta di ogni confezione di ogni prodotto fornito siano riportati i seguenti dati.

ETICHETTA 1° TIPO (per prodotti pronti all’uso)

tipo di prodotto secondo la tabella di cui all’ allegato 2;
valore limite del COV del prodotto secondo la tabella di cui sopra;
valore del COV del prodotto confezionato (o del mix se bicomponente);
indicazione “il prodotto è pronto all’ uso”;
data di fabbricazione.

ETICHETTA 2° TIPO (per prodotti NON pronti all’ uso)
tipo di prodotto secondo la tabella di cui all’ allegato 2;
valore limite del COV del prodotto secondo la tabella di cui sopra;
valore del COV del prodotto confezionato (o del mix se bicomponente);
indicazione “prodotto non è pronto all’uso, perchè l’uso non è determinabile alla produzione; all’ occorrenza è diluibile secondo necessità applicativa, miscelandolo con diluente ………… fino ad un massimo di…. g/litro (COV massimo risultante di …….. g/litro);
data di fabbricazione.

Siamo anche noi convinti che la dizione “pronto all’ uso” sia indefinita (andrebbe specificato a che temperatura, con quale umidità, con che tipo di applicazione etc.), ma riteniamo comunque che non sia per i produttori lecito esimersi da un’indicazione di legge, quindi sarà necessario che sia specificato (purtroppo necessariamente sull’ etichetta) in che condizioni sia stata valutata la diluizione di cui al punto 4. Suggeriamo inoltre di attivarci anche con colleghi/concorrenti non iscritti, affinchè questa richiesta sia il più possibile generalizzata, in modo che, per “default”, tutti i prodotti siano sempre conformi al Dlgs 161. D’altra parte questo è anche un fatto positivo, al fine di ridurre in generale l’inquinamento, di cui tutti straparlano ma per il quale pochi fanno qualcosa di concreto. Inoltre l’utilizzo di prodotti conformi al Dlgs 161 aiuterà anche chi opera solo in stabilimento (quindi NON nell’ ambito di applicazione del Dlgs 161) a ridurre comunque il consumo globale di solventi, e quindi a rimanere nei limiti dell’ex DM 44/04, ora inserito nel Dlgs 152.

A.N.I.A.R.P.
Il Presidente
ing. N. Donelli

MODELLO LETTERA RIVENDITORI

Oggetto: Decreto legislativo n. 161 del 27/03/2006

Spett. rivenditore
come ormai è noto, il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il decreto in oggetto. Per ottemperare a quanto in esso stabilito, la società …(nome della ditta produttrice) fornirà prodotti secondo le disposizioni previste dal decreto.  Pertanto sull’etichetta dei preparati rientranti nel campo di applicazione (allegato I) sarà indicato:
il tipo di prodotto ed il valore limite, previsto dall’allegato II, espresso in g/l;
il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all’uso.
Si tenga presente che il decreto legislativo n. 161/2006 consente l’immissione sul mercato di prodotti elencati nell’allegato 1, con un contenuto di COV superiore ai limiti previsti nell’allegato 2, e quindi non etichettati secondo l’art. 4, per 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purché fabbricati entro il 31/12/2006. Sulle confezioni dei prodotti non conformi al D.lgs. n. 161, ma che potranno essere normalmente impiegati nelle attività soggette al D.lgs. n. 152 , Parte V, Titolo I, art. 275 comparirà invece la seguente frase: “Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006”. In questo caso vi invitiamo, nella vostra attività di commercializzazione, a fornire prodotti non etichettati ai sensi di detto decreto, unicamente alle aziende rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 152 , Parte V, Titolo I, art. 275. La società …(nome della ditta produttrice), responsabile dell’immissione sul mercato dei suoi prodotti, intende con la presente fornire istruzioni ai rivenditori circa l’applicazione della norma in oggetto.
Si raccomanda la corretta applicazione di queste istruzioni onde evitare pesanti sanzioni, anche a carico del rivenditore. Rimanendo a vs. disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Data e firma dell’azienda produttrice

LA DEFINIZIONE DI AEROSOL

Nel decreto 161 si fa più volte riferimento all’impiego di aerosol, senza però che venga mai definito, lasciando quindi spazio ad interpretazioni differenziate. Abbiamo chiesto a Bruno Barolo, esperto nel campo della normativa tecnica riguardante i prodotti vernicianti, di verificare l’esistenza di una terminologia ufficiale e questa è stata la sua risposta. Non esiste alcuna definizione ufficiale o quasi ufficiale, e le terminologia ha confini vaghi. Esistono i “sistemi dispersi”, che contraddistinguono una sostanza allo stato solido, liquido o gassoso, che si trova distribuita sotto forma di particelle molto fini in un’altra sostanza, che a sua volta può essere in uno qualunque dei tre stati. È il caso del fumo (solido/gas), di un’emulsione (solido/liquido o anche liquido/liquido), schiuma (gas/liquido o gas/solido). Impossibili sono solo i sistemi gas/gas, perché tutti i gas sono miscibili fra loro. L’aerosol è una dispersione di particelle finissime di liquido in un gas (che ovviamente può essere l’aria). Una dispersione di liquido in gas si chiama anche “nebbia” (ai miei tempi di studente il termine “aerosol” non esisteva). C’è differenza fra nebbia e aerosol? Non lo so, ma in un’enciclopedia chimica ho letto che le dimensioni delle particelle di un aerosol vanno da 0,1 micron a 1 mm. Se il valore è di 1 mm, la dispersione secondo me non è più stabile e si avrebbe la deposizione o condensa del liquido sospeso. Forse proprio questa è la differenza fra nebbia e aerosol: la prima è stabile (vedi pianura padana), la seconda no e il liquido nebulizzato si deposita (vedi pistola a spruzzo, bomboletta di vernice o di insetticida o di profumo, apparecchio per il mal di gola o il raffreddore, nebbiolina provocata delle onde del mare contro la scogliera). Ritengo che il decreto 161, per esempio all’art.2, punto h, escludendo gli aerosol intenda proprio escludere le bombolette di vernici. Inquinano anche loro, ma in misura quantitativamente irrilevante.

Bruno Barolo