Distillatori di diluenti

I distillatori di solventi devono essere autorizzati in base al regolamento per il controllo della fabbricazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche (che sono sottoposte al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene)

Pierluigi Offredi

Distillatori di solventi

Il Decreto 27 marzo 2001, n. 153 Sezione IV – PRESCRIZIONI, INVENTARI E ALTRI CONTROLLI FISCALI Art. 16, fissa precise disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione

  1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di distillatori di solventi atti alla produzione di alcol etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell’art. 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attività all’UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali, identificati mediante un numero di matricola apposito sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente. Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinate alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia può essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. E’ facoltà dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio inferiore a 3 litri, sempre che siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell’alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l’avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico è perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.
  3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall’UTF. A tal fine, i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all’applicazione della piastrina, sia l’UTF competente per la località dove l’apparecchio verrà installato. A tale ultimo ufficio è presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istitutiscientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati da competenti UTF ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all’art. 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all’UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell’applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
  4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all’UTF, entro 15 giorni dall’accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessazione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l’impiego a cui il medesimo a dichiarato di volerli destinare.