Certificazione fitosanitaria

Il commercio internazionale di prodotti di origine vegetale è soggetto alla certificazione fitosanitaria per evitare la contaminazione dell’ambiente

L’obiettivo delle misure fitosanitarie sui prodotti di origine vegetale è di evitare che insetti, nematodi (“vermi cilindrici”) o funghi fitopatogeni che possono essere associati al materiale vegetale, vengano accidentalmente trasportati dalla zona di origine del- le merci a quella di destinazione, dove potrebbero causare danni alla produzione agricola, alle foreste e all’ambiente naturale.
A livello internazionale è stato definito un comune regime di controlli e certificazioni, adeguato a contrastare i rischi fitosanitari legati al commercio di prodotti vegetali. I criteri generali sono stati sanciti dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (CIPV) della FAO, che è stata sottoscritta praticamente da tutti i paesi del mondo. Le misure fitosanitarie sono definite negli standard ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures), il primo dei quali, “ISPM 1 – Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phyto- sanitary measures in international trade”, è stato adottato nel 1993, mentre l’ultimo, “hmkjohhkISPM 42 – Requirements for the use of temperature treatments as a phytosanitary measures”, è del 2018.

Le merci da controllare

Quali sono gli articoli di origine vegetale soggetti a controllo fitosanitario? Gli elenchi delle merci di origine vegetale soggette alla normativa fitosanitaria (regulated articles), sono definiti in ogni Paese aderente, e possono variare da Paese a Paese. Per quanto riguarda il legno, la normativa si applica ai tronchi, ai segati, ai semilavorati e in alcuni casi anche ai prodotti finiti, come oggetti intagliati, mobili, parquet.
Lo standard ISPM 32, adottato nel 2009, definisce le categorie di prodotti in base al rischio fitosanitario ad essi associato, fornendo così delle linee guida alle Organizzazioni Nazionali per la Protezione delle Piante (NPPO), cioè agli enti deputati al controllo fitosanitario a livello nazionale, per stabilire i requisiti di importazione delle merci, ad esempio la necessità o meno di una certificazione fitosanitaria.
Al fine di classificare una determinata merce, la NPPO del Paese di importazione potrebbe richiedere informazioni sul tipo di lavorazione effettuata. In alcuni casi è anche necessario conoscere i parametri del processo di lavorazione, ad esempio la temperatura e la durata del riscaldamento, che influenzano le proprietà fisiche o chimiche della merce.

Le categorie di rischio

Si individuano 4 categorie di rischio in base al grado di lavorazione del materiale e alla sua destinazione d’uso.
1) Articoli che hanno subito processi di lavorazione tali per cui non dovrebbero rappresentare un rischio fitosanitario e quindi non dovrebbero essere soggetti a regolamentazione. Esempi di prodotti in legno appartenenti a questa categoria sono: carbone, bastoncini da gelato, stuzzicadenti, fiammiferi, legno lamellare, compensato.
2) Articoli che hanno subito dei processi di lavorazione, ma che sono ancora passibili di regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario per i patogeni che potrebbero non essere stati eliminati nel processo di lavorazione. L’NPPO del Paese importatore può richiedere un’analisi del rischio fitosanitario (PRA).
3) Materiali che non hanno subito lavorazione e che sono destinati al consumo o a successive lavorazioni. Possono essere soggetti a regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario per i patogeni che potrebbero sopravvivere all’impiego previsto.
4) Materiali destinati ad essere piantati, con rischio elevato di diffusione di patogeni, generalmente
sottoposti a regolamentazione in base all’analisi del rischio fitosanitario.
Se il tipo di lavorazione (es. temperatura elevata, alta pressione), modifica significativamente la natura del materiale, tanto che questo possa considerarsi esente e non più suscettibile all’infestazione da organismi fitopatogeni, la NPPO del Paese di importazione non dovrebbe richiedere che il materiale così lavorato sia accompagnato da certificato fitosanitario. Tuttavia, in base a un principio sancito nello standard ISPM 1, le parti contraenti hanno l’autorità sovrana, in conformità con gli accordi internazionali applicabili, di prescrivere e adottare misure fitosanitarie per proteggere la salute delle piante nei loro territori e determinare il livello appropriato di protezione per la salute delle piante.
In pratica, lo standard ISPM 32 fornisce delle linee guida, ma ogni Paese è libero di definire il proprio elenco degli articoli di importazione soggetti a misure fitosanitarie, e di stabilire i requisiti di importazione da ciascun Paese, quali: permesso di importazione, certificato fitosanitario, trattamento. Quindi, se richiesto dal Paese di importazione, occorre che la merce sia corredata della documentazione, rilasciata dal Paese di esportazione, che attesti che la merce stessa soddisfi i requisiti fitosanitari di importazione.
La competenza in materia di certificazione fitosanitaria è dell’NPPO del Paese esportatore, che ha il compito di istituire un sistema di gestione per far fronte ai requisiti legislativi e amministrativi e assume anche responsabilità operative, tra cui: il campionamento e l’ispezione di piante, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati; l’individuazione e l’identificazione degli organismi nocivi; la sorveglianza delle colture e l’esecuzione dei trattamenti. In Italia l’ente preposto a tali funzioni è il Servizio Fitosanitario Regionale, al quale occorre rivolgersi per informarsi sui requisiti fitosanitari del Paese in cui si intende esportare merce di origine vegetale.

Gli imballaggi

Un caso specificamente contemplato dalla normativa fitosanitaria, è quello degli imballaggi in legno (casse, pallet, etc.), regolamentati dallo standard ISPM 15. Questo standard fissa le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi associati al movimento nel commercio internazionale di materiale da imballaggio in legno grezzo. Invece, gli imballaggi realizzati con compensato o con pannelli di particelle o fibre, avendo subito lavorazioni con colle, calore e pressione, possono essere considerati esenti da rischio fitosanitario e non sono regolamentati da questo standard.
La misura fitosanitaria prevista per gli imballaggi in legno grezzo consiste in un trattamento da effettuare prima della spedizione e nell’apposizione del marchio internazionale IPPC, con indicati il codice del Paese dove è stato effettuato il trattamento, il codice della ditta che ha effettuato il trattamento, il codice del trattamento.
Le tecniche di trattamento attualmente autorizzate sono:
– HT, trattamento ad alta temperatura;
– MB, fumigazione con bromuro di metile;
– DH, riscaldamento dielettrico.
Allorché nuove tecnologie di trattamento vengano implementate nello standard ISPM 15, il materiale già trattato con una delle tecniche precedenti non dovrà essere trattato nuovamente.
Il marchio IPPC è riconosciuto a livello internazionale come garanzia che l’imballaggio sia esente da fitopatogeni e pertanto idoneo alla circolazione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo standard ISPM 15.

Il legno lavorato

Il commercio internazionale di legname e del materiale risultante dalla sua lavorazione meccanica (le-gno tondo e segato con o senza corteccia, trucioli di legno, segatura, lana di legno), è invece regolamentato dallo standard ISPM 39, che descrive le misure fitosanitarie che possono essere utilizzate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi, in particolare quelli che infestano gli alberi.
Il rischio fitopatologico associato al legno come materiale dipende da una serie di fattori, come la presenza o meno di corteccia, il grado di lavorazione, l’origine, l’età e la specie della pianta da cui deriva, e i trattamenti subiti.
I trattamenti raccomandati per ridurre il rischio fitosanitario associato al legno sono: fumigazione, trattamenti chimici a spruzzo o a immersione, impregnazione a pressione, trattamento termico, essiccazione Kilndrying, essiccazione all’aria, irraggiamento, trattamento in atmosfera modificata.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo standard ISPM 39.

Conclusioni

Riassumendo, prima di organizzare una spedizione all’estero di merce di origine vegetale, ivi compresi articoli in legno, lavorato o grezzo, occorre informarsi presso il Servizio Fitosanitario Regionale se gli articoli da spedire siano soggetti a regolamentazione fitosanitaria nel Paese dove si intende esportare.
In caso affermativo, il materiale dovrà essere sottoposto a un controllo fitosanitario e, se risulterà idoneo, verrà rilasciata una certificazione fitosanitaria che ne consentirà lo sdoganamento nel Paese di destinazione.
In alcuni casi per il rilascio della certificazione fitosanitaria potrà essere richiesto un trattamento fitosanitario della merce, da effettuare nel Paese di esportazione prima della partenza. Anche in questo caso sarà il Servizio Fitosanitario Regionale a indicare come espletare tali obblighi.

Link utili

Adopted Standards (ISPMs) – International Plant Protection Convention https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
Servizio Fitosanitario e Chimico del Friuli Venezia Giulia – ERSA www.ersa.fvg.it/istituzionale/servizio-fitosanitario-regionale

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