Spett. Redazione,
avendo un’attività di verniciatura, abbiamo stipulato dal gennaio 2003, con un’azienda che si occupa di servizi ecologici, un contratto per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da acque di cabina di verniciatura. Da quest’anno, tale azienda ci ha inviato una circolare informativa, con la quale ribadiva che in ottemperanza al disposto del testo unico sull’ambiente D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è fatto obbligo di produrre un certificato di analisi dei rifiuti prodotti, rilasciato da idoneo laboratorio, mai richiesto in precedenza. Vi chiediamo informazioni su questo tipo di analisi dei rifiuti e se è effettivamente a nostro carico. Nell’attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.
Profil
Il Dlgs 152 non ha introdotto nuovi elementi di classificazione dei rifiuti. Già il DM 12/6/2002 n. 161 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del DLgs 5/2/1997 n. 22 (Decreto Ronchi)”, specificava come individuare i rifiuti pericolosi che si possono ammettere alle procedure semplificate, in quanto l’articolo 7 (campionamenti e analisi) comma 3 precisa che “…il campionamento e le analisi devono essere effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nei processi di produzione…”; inoltre il comma 4 prescrive che “…il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta…”. In pratica il produttore del rifiuto, cioè l’azienda che vernicia, ha la responsabilità di classificarne la pericolosità, in base alla conoscenza delle caratteristiche del refluo: quindi anche in passato spettava agli utilizzatori di vernici dichiarare la composizione chimica delle acque di cabina, eventualmente anche mediante analisi chimica. Tale analisi è in realtà necessaria solo quando si vuole dimostrare che tale tipo di refluo non è pericoloso, ma poiché a tutti gli operatori del settore è ben noto che si tratta sempre di rifiuto pericoloso, nessuno ha mai speso inutilmente soldi. E’ sufficiente quindi che le aziende, senza effettuare alcuna analisi, dichiarino correttamente la pericolosità del rifiuto e sarà eventualmente onere di chi ritira il refluo analizzarne la composizione al fine di valutare come trattarlo (mediante inertizzazione, incenerimento ecc.).