Polveri aspirazione legno 7

I punti principali della nuova normativa che ha classificato come cancerogene le polveri di legno “duro”

ALESSANDRA PELLEGRINI
FEDERLEGNO-ARREDO

Il settore Legno-Arredamento può essere brevemente descritto dai seguenti dati, riferiti all’anno 2000 (fonte Centro studi Cosmit/ Federlegno-Arredo).

Fatturato: oltre L. 73.300 miliardi Esportazioni: oltre L. 24.000 miliardi Importazioni: L. 10.400 miliardi Addetti: circa 410.000 (di cui 128.300 operano in imprese con almeno 20 addetti)
Imprese: poco più di 88.000 (di cui 2.865 con almeno 20 addetti).
Il settore è quindi costituito in prevalenza da PMI, con una media di 4,6 addetti per azienda. Ciò consente senz’altro una notevole flessibilità gestionale e produttiva, ma comporta difficoltà – non solo organizzative – nel dover affrontare un quadro burocratico, amministrativo e legislativo sempre crescente. E’ per questo motivo che è necessario che le disposizioni legislative, di derivazione sia nazionale che comunitaria, siano chiare ed inequivocabili, specie se hanno come oggetto un tema delicato ed importante quale la tutela della salute dei lavoratori. Per avere ben chiaro il campo di applicazione del D.Lgs. 66/2000, per evitare allarmismi ingiustificati e non arrecare inutile danno all’immagine del settore, è importante precisare che il D.Lgs. 66/2000 classifica come cancerogeno “Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro” e non il legno in quanto tale. Inoltre l’esposizione oggetto del decreto è l’esposizione “professionale”, così come ben evidenziato dal punto 13 della Direttiva 1999/38 (recepita per l’appunto con il D.Lgs. 66/2000).

LEGNI DURI
Genere e specie Nome Comune Inglese Nome Comune Italiano
Acer Maple Acero
Alnus Alder Ontano
Betula Birch Betulla
Carpinus Hornbeam, white beech Carpino
Carya Hickory Hickory
Castanea Chestnut Castagno
Fagus Beech Faggio
Fraxinus Ash Frassino
Juglans Walnut Noce
Platanus Sycamore Platano
Populus Aspen, poplar Pioppo
Prunus Cherry Ciliegio
Quercus Oak Quercia
Salix Willow Salice
Tilia Lime, basswood Tiglio
Ulmus Elm Olmo

TABELLA I – Classificazione

 

LEGNI DURI TROPICALI
Genere e specie Nome Comune Inglese Nome Comune Italiano
Agathis australis Kauri pine Abete kauri
Chlorophora excelsa Iroko Iroko (Kambala, Odum)
Dacrydium cupressinum Rimu, red pine Rimu
Dalbergia Palisander Palissandro
Dalbergia nigra Brazilian rosewood Palissandro brasiliano
Diospyros Ebony Ebano
Khaya African mahogany Mogano africano
Mansonia Mansonia, bete’ Mansonia
Ochroma Balsa Balsa
Palaquium hexandrum Nyatoh Nyatoh
Pericopsis elata Afrormosia Afrormosia
Shorea Merauti Meranti “lamellare”
Tectona grandis Teak Tek
Terminalia superba Limba, afara Frake’ bianco
Triplochiton scleroxylon Obeche xAyous

 

LEGNI TENERI
Genere e specie Nome Comune Inglese Nome Comune Italiano
Abies Fir Abete
Chamaecyparis Cedar Cedro
Cupressus Cypress Cipresso
Larix Larch Larice
Picea Spruce Abete rosso
Pinus Pine Pino
Pseudotsuga menziesii Douglas fir Douglas
Sequoia sempervirens Redwood Sequoia
Thuja Thuja, srbor vitae Tuia
Tsuga Hemlock Tsuga

 

La Direttiva precisa ulteriormente che “l’obiettivo (…) non è limitare l’uso del legno sostituendolo con altri materiali ovvero sostituendo all’uso di alcuni tipi di legno quello di altri tipi di legno”. Fatte queste debite precisazioni, vediamo innanzitutto di capire che cosa si intende per “legno duro”. Nell’allegato VIII del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 66/2000, si afferma che “Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995” (International Agency for Research on Cancer – IARC). L’elenco in questione è riportato nella tabella I. Come si potrà notare, legni teneri e facilmente lavorabili come il pioppo sono compresi nella lista dei “legni duri”. Ciò perché non si fa riferimento all’effettivo carattere di durezza del legno, ma al fatto che “legno duro” è la traduzione letterale del termine inglese “hardwood”, utilizzato per indicare le latifoglie. Pertanto, ai sensi di legge, “legno duro” sono le latifoglie riportate in elenco, mentre con legno tenero si identificano le conifere. In Italia il legno lavorato è per 2/3 è di conifera, il restante è legno di latifoglia (in prevalenza latifoglie temperate). Fatta questa indispensabile precisazione, passiamo ora all’analisi dei contenuti e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 66/2000 anche se, a tal proposito, va detto che a giudizio di Federlegno-Arredo e anche delle rappresentanze artigiane, la normativa necessiterebbe di alcuni chiarimenti e approfondimenti. A tale scopo sono stati presentati alla Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli Infortuni e dell’Igiene del Lavoro alcuni quesiti, esaminati in seno al Gruppo di lavoro “Agenti Chimici” istituito presso il Ministero del Lavoro. Gli incontri effettuati hanno portato all’elaborazione di un parere, che fornisce alcune precisazioni ed individua alcuni aspetti ancora da approfondire, che attende ora di essere ufficializzato. In attesa di ciò, questa trattazione si limiterà a presentare gli aspetti certi e condivisi della normativa. Il D.Lgs. individua degli adempimenti cui ottemperare già adesso e altri che devono essere affrontati per la data del 31/12/2002. In considerazione del fatto che nel D.Lgs. 626/94 vi è il concetto di programmazione degli interventi, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 66/2000 possono essere affrontati in base a uno schema logico e temporale (tabella II). E’ inoltre importante ricordare che molti degli adempimenti individuati dal D.Lgs. 626/94 modificato sono già attuati dalle aziende, in quanto previsti a carattere più generale dal D.Lgs. 626/94. Vediamo ora più nel dettaglio i punti più importanti per il rispetto della normativa.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le aziende devono effettuare un riesame ed un’eventuale integrazione del documento di valutazione dei rischi considerando la cancerogenicità delle polveri di legno duro con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
Attività lavorative che comportano esposizione a polveri di legno duro;
quantitativi e tipi di legno duro lavorati;
numero dei lavoratori esposti e potenzialmente esposti, livello di esposizione;
misure preventive e protettive
TABELLA II – Valutazione del rischio di esposizione alle polveri di legno duro

Tale valutazione deve essere preventiva rispetto all’attuazione delle misure organizzative volte alla riduzione dell’esposizione alle polveri. Questo in quanto tali misure devono basarsi sulla valutazione stessa al fine di essere maggiormente efficaci e localizzate dove effettivamente occorre porle in essere.
La valutazione deve basarsi su dati di natura oggettiva: l’analisi qualitativa dei rischi presenti cioè l’individuazione dei processi e dei lavoratori coinvolti, la misurazione quantitativa delle polveri presenti, ecc.

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Mappatura delle attività lavorative e delle zone lavorative
Caratteristiche delle lavorazioni coinvolte
Indicazione dei motivi di produzione delle polveri di legno
Individuazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti
Indicazione dei livelli di esposizione individuale dei lavoratori
Durata delle lavorazioni
Frequenza delle lavorazioni
Quantitativi di polveri prodotti o presenti
Concentrazione delle polveri
Quantità relativa inalabile delle polveri
Possibili veicoli di esposizione
Indicazione delle misure preventive e protettive attuate
Tipo dei DPI utilizzati
Indicazione degli studi effettuati allo scopo di eliminare o sostituire le lavorazioni che comportano esposizione alle polveri di legno duro
Periodicità della valutazione almeno triennale, oppure quando si verificano modifiche del processo produttivo adottate, tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Le aziende che già sono in regola con i criteri generali individuati dal D.L. 626/94, non dovranno inventarsi niente di nuovo. Bisognerà però porre maggiore attenzione su alcuni aspetti, ad esempio:
fornire al lavoratore, se necessario, adeguati DPI;
imporre il divieto di bere, mangiare e fumare sul luogo di lavoro;
predisporre una sorveglianza sanitaria adeguata;
effettuare la regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti privilegiando, se possibile, sistemi “a umido” o in aspirazione;
individuare idonee procedure per la manutenzione delle apparecchiature.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Per i lavoratori esposti, la normale attività di formazione ed informazione aziendale dovrà essere integrata includendo specifica formazione e informazione sulla cancerogenicità delle polveri di legno duro. Formazione e informazione devono essere ripetute con frequenza almeno quinquennale e, nel caso di nuovi assunti, devono essere fornite prima che il lavoratore venga adibito alle attività in questione. E’ questo forse l’adempimento più critico, non per le difficoltà pratiche di attuazione, ma per la delicatezza degli argomenti trattati (tab. III). A tal fine è importante sottolineare che il periodo di latenza tra l’inizio dell’esposizione a polveri di legno duro e l’eventuale comparsa del tumore è, in media, superiore a 40 anni. Pertanto le evidenze attuali sono da attribuire alle condizioni di lavoro del passato, sicuramente più pesanti di quelle attuali. E’ quindi legittimo attendersi che l’incidenza di questa malattia professionale tenda a diminuire con il passare del tempo. Nelle tabelle IV e V si evidenzia che, dal 1995 al 1999, in Italia sono stati riconosciuti dall’INAIL 70 casi di tumore alle cavità nasali e paranasali (in media 14 per anno) riconducibili all’esposizione alle polveri di legno o di cuoio, mentre la somma dei tumori riconducibili ad attività industriali, rappresenta solo il 4% di tutti i fenomeni tumorali manifestati, contro il 31% rappresentato dal fumo. Risulta inoltre interessante confrontare le cifre con i dati relativi ad altre cause di infortunio (tabella VI).

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori esposti deve essere attuata una specifica sorveglianza sanitaria, ad esempio prevedendo la compilazione di un questionario ad hoc da inserire nella cartella sanitaria del lavoratore. Per quanto attiene questo specifico aspetto, il ruolo determinante è svolto dal medico competente. Il D.Lgs. 66/2000 rinvia l’applicazione di due articoli del D.L. 626/94 al 31 dicembre 2002. Vediamo quali sono questi due articoli.

ART. 62 – SOSTITUZIONE E RIDUZIONE DELL’AGENTE CANCEROGENO

Questo articolo prevede che l’agente cancerogeno venga eliminato tramite la sostituzione con un’altra sostanza, oppure che venga trattato in un ciclo chiuso oppure, infine, che la sua presenza nel luogo di lavoro venga ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – e comunque non superiore al valore limite individuato dal decreto. Vediamo cosa significa tutto ciò per le polveri di legno duro. Ovviamente il primo punto dell’articolo (ossia la sostituzione dell’agente cancerogeno) non è applicabile per le aziende del settore legno-arredamento, così come evidenziato in precedenza dalla Direttiva 1999/38. Per quanto attiene l’adozione di sistemi a ciclo chiuso, questa è un’opzione da valutare in funzione però della fattibilità tecnica ed economica. L’aspetto più importante è dunque legato al fatto che le aziende, entro il 31 dicembre 2002, dovranno ridurre la concentrazione di polveri di legno al più basso valore tecnicamente possibile (ad esempio tramite sistemi di aspirazione alla fonte senza ricircolo in ambiente di lavoro) e comunque non dovrà essere superato il valore limite di 5 mg/m3 (riferito alla frazione inalabile, misurato o calcolato su un periodo di 8 ore).

ART. 70 – REGISTRO DI ESPOSIZIONE

Entro il 31 dicembre 2002 le aziende dovranno istituire il registro dei lavoratori esposti.

CONCLUSIONI

Questi, in estrema sintesi, sono gli adempimenti fissati dal D.Lgs. 66/2000, che ogni azienda dovrà poi calare nella propria realtà produttiva. Per facilitare tale compito Federlegno-Arredo ha già fornito alcune indicazioni in merito e, per proseguire in tal senso, ha collaborato con estremo interesse all’iniziativa condotta dall’Associazione Industriali di Udine che, insieme alle Aziende per i Servizi Sanitari del Friuli VG, ha predisposto il quaderno informativo “Polveri di legno – Guida per la prevenzione delle esposizioni professionali”. Lo scopo di tale guida è quello di informare dei principali contenuti del D.Lgs. 66/2000, di fornire utili indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di legge e di essere un valido strumento per la formazione e informazione dei lavoratori.

TABELLA III – Formazione specifica dei lavoratori esposti alle polveri di legno duro

Tale formazione deve essere preventiva rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni, ossia dovrà avvenire al momento dell’assunzione e prima dell’effettivo svolgimento delle mansioni assegnate, anche per i lavoratori in prova o con contratti di formazione o apprendistato.
Per i lavoratori già attivi, tale formazione dovrà essere fornita quanto prima.

ARGOMENTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi
La loro dislocazione
I rischi per la salute connessi al loro impiego
I rischi supplementari dovuti al fumo
Le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione
Le misure igieniche da osservare
La necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi
I dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego
Il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze
Etichettatura delle sostanze cancerogene
Obblighi del lavoratore
Sorveglianza sanitaria
Periodicità della formazione specifica: almeno quinquennale, oppure quando si verificano mutamenti nella natura e nel grado dei rischi

TABELLA IV – Infortuni sul lavoro

Anno di riferimento Infortuni denunciati nel settore dell’industria Infortuni denunciati nella sola industria del legno
1996 379.772 15.619
1997 363.065 14.443
1998 373.508 14.574
1999 365.256 14.020

La popolazione italiana con più di15 anni di età nel 1999 era di 48.758.848 unità, mentre la popolazione occupata in attività lavorativa era di 20.691.619

TABELLA V – Casi di tumore professionale riconosciuti in Italia

Dal 1995 al 1999 sono stati riconosciuti dall’INAIL 70 casi di tumore alle cavità nasali e paranasali (in media 14 per anno) riconducibili all’esposizione alle polveri di legno o di cuoio. È opportuno precisare che la somma dei tumori riconducibili ad attività industriali, rappresenta solo il 4% di tutti i fenomeni tumorali manifestati, contro il 31% rappresentato dal fumo.

1995 –> 141
1996 –> 149
1997 –> 209
1998 –> 339
1999 –> 390

dei quali l’82% causati da esposizione all’amianto il 7% causati da esposizione ad ammine aromatiche il 5% causati da esposizione alle polveri di legno il 4% causati da esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici il 2% causati da esposizione alle polveri di cuoio

TABELLA VI – Confronto con alcuni dati relativi ad altre cause di infortunio (dati delle medie annuali relativi al 1999)

Dati di fonte ISTAT

INFORTUNI DOMESTICI OCCORSI NELL’ANNO 1999 IN ITALIA 3.000.000
INFORTUNATI NELL’AMBITO DI INCIDENTI STRADALI IN ITALIA NELL’ANNO 1999 316.698
INFORTUNI SUL LAVORO TOTALI 365.256
INFORTUNI SUL LAVORO PER LA SOLA INDUSTRIA DEL LEGNO 14.020
MORTI NELL’AMBITO DI INFORTUNI DOMESTICI 8.400
MORTI NELL’AMBITO DI INCIDENTI STRADALI IN ITALIA NELL’ANNO 1999 6.633
CASI DI CANCRO DA POLVERI DI LEGNO E DI CUOIO RICONOSCIUTI DALL’INAIL 14

 

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