vernici e aziende insalubri

Alcune aziende di varie regioni ci hanno segnalato che, nonostante avessero sostituito le vernici al solvente con quelle all’acqua, non hanno ottenuto l’autorizzazione a verniciare, in quanto classificcate aziende insalubri. Grazie alle firme raccolte da Arcobalegno presso i verniciatori, una petizione é stata inviata alle autorità competenti. E’ così spuntata una vecchia sentenza della Corte di Cassazione che ci dà ragione.

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LE VERNICI ALL’ACQUA SONO INSALUBRI?

La legge definisce “insalubri” tutte quelle attività che possono recare danno alla popolazione. A seconda della loro pericolosità le aziende vengono classificate in varie categorie. La prima classe é la peggiore ed é in questa che sono state inserite le aziende in cui viene svolta un’attività di verniciatura. L’applicazione di questa norma, impone che tutte le aziende insalubri di prima classe (e quindi tutte le verniciature) vengano localizzate fuori dal centro abitato, a meno che il sindaco conceda un’apposita deroga.
Avevamo già segnalato alle autorità competenti i casi in cui tale deroga non é stata concessa, neanche quando si é dimostrato che venivano utilizzate vernici con un contenuto di solventi inferiori al 10%; il legislatore infatti, con una superficialità che nasce dall’ignoranza sulla materia, considera nella prima classe di insalubrità tutte le attività produttive nelle quali vengono impiegate vernici con solventi, indipendentemente dalla quantità di solventi in esse contenute.

VERNICI E AZIENDE INSALUBRI: IL PARERE DELLE ASL

Sull’argomento abbiamo coinvolto numerosi esperti del settore, che ci hanno inviato il loro punto di vista. Il Decreto Ministeriale 5.9.94 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art 216 del TT.U.LL.SS”, individua tra le industrie insalubri di 1° classe, al n.25 delle attività industriali, le “verniciature a fuoco con vernici a solvente organico”. Quindi il criterio della pericolosità di tale lavorazione è sostanziato dalla presenza del solvente organico contenuto nel prodotto verniciante, che rappresenta sia per l’ambiente di lavoro che per l’ambiente esterno, sotto forma di emissioni, la principale fonte di nocività.
I prodotti vernicianti a base di solvente, com’è noto, contengono mediamente dal 40 al 60% di tali componenti volatili.
La drastica riduzione di tali prodotti, fino ad un contenuto massimo del 10%, con l’aggiunta di adeguati quantitativi di acqua depone a favore di una non classificazione dell’attività per mancanza del requisito sostanziale; infatti le vernici all’acqua, ancorché contengano una bassa percentuale di solvente, non possono essere catalogate tra le vernici al solvente in quanto il solvente è sostanzialmente l’acqua. In subordine, qualora l’Amministrazione comunale o gli Organi di vigilanza competenti territorialmente non condividessero tale tesi, si può sostenere quanto riportato nel disposto della sentenza della Corte di Cassazione civile con Sentenza del 23 maggio 1981, n 3401 e precisamente che “..l’astratta potenzialità inquinante delle lavorazioni, cui è collegata la classificazione, può risultare esclusa per l’avvenuta adozione di particolari precauzioni”.
L’impiego di prodotti vernicianti a base acquosa e con basso contenuto di solvente, rappresenta una precauzione sostanziale sia in termini di tutela degli ambienti di lavoro, che di tutela degli ambienti di vita, in quanto riducono drasticamente la concentrazione dei solventi organici nelle emissioni convogliate o libere in atmosfera. Tale precauzione risulta in sintonia con quanto disposto dall’art.216 del T.U.LL.SS, che prevede la possibilità che un’attività di Ia classe possa essere insediata nell’abitato, in presenza di adeguati metodi o speciali cautele che non danneggiano il vicinato.

Mauro Mariotti
ASL Bologna

Il vantaggio di impiego di prodotti all’acqua è rimarchevole nelle zone abitate, in cui vi sono laboratori e/o industrie inserite in zone classificate miste. Note sono le problematiche legate alla convivenza delle aziende con l’abitato a causa delle esalazioni prodotte dalle stesse (odori e polveri).
E’ opportuno pertanto, alla luce dell’art 216 del T.U.L.SS., che per dette attività sia previsto, da parte delle Amministrazioni comunali, l’obbligo dell’impiego di vernici all’acqua, in quanto con il loro basso contenuto in solventi organici si riduce l’effetto “odore” nelle zone circostanti.

Giovanni Steffan
ASL n.7 Veneto

LA PETIZIONE PER NON COLLEGARE VERNICI ALL’ACQUA E AZIENDE INSALUBRI

Ringraziamo i 158 verniciatori che hanno creduto nella nostra iniziativa (e anche nella risposta dello Stato), firmando la petizione nella quale si richiedeva di modificare una vecchia norma che penalizzava le vernici all’acqua. Il Consiglio Superiore della Sanità, anche se solo dopo quasi due anni di discussioni e incontri, ha dato ragione ai verniciatori.
Convinti delle nostre ragioni, abbiamo raccolto le firme per una petizione inviata al Ministero della Sanità, supportata da un’ampia documentazione tecnica che dimostrava il basso impatto ambientale delle vernici all’acqua, per cui non c’è nessun motivo per collegare vernici all’acqua e aziende insalubri.
C’é voluto tempo e fatica (quasi due anni di lettere, fax e incontri), ma l’obiettivo é stato raggiunto grazie anche ai 158 verniciatori che hanno creduto nella risposta dello Stato: l’unione fa la forza! Ecco il testo della petizione.

Oggetto: classificazione dell’attività di verniciatura del legno nella categoria delle aziende insalubri di prima classe

Tutte le aziende che verniciano il legno nelle sue varie forme (mobili, serramenti, cornici e accessori vari) sono impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale prodotto dalle emissioni di solventi, impiegando vernici ad alto residuo secco, contenenti sostanze meno nocive o installando sistemi di depurazione.
Alcune di queste aziende, in particolare nel settore dei serramenti, hanno già iniziato il processo di sostituzione delle vernici a solvente con vernici all’acqua, effettuando investimenti rivolti unicamente al miglioramento delle condizioni ambientali. Ciò comporta un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie sia da parte dei verniciatori, impegnati nell’applicazione di nuovi cicli tecnologici, sia da parte dei produttori di vernici, che studiano ed elaborano nuove formulazioni.
In questo senso ci sembra quanto meno anacronistico il divieto, ribadito nell’ultima classificazione delle aziende insalubri del 1994, all’impiego di vernici all’acqua nei centri abitati, considerando alla stessa stregua tutte le vernici contenenti solventi. Gli Enti locali preposti non concedono l’autorizzazione all’inizio o alla prosecuzione dell’attività di verniciatura sulla base del Regio Decreto del 1934, che nell’elenco aggiornato nel 1994 (classificazione gruppo C), considera nella prima classe di insalubrità tutte le attività produttive nelle quali vengono impiegate vernici con solventi, indipendentemente dalla quantità di solventi in esse contenute.
Il problema riguarda migliaia di piccole attività, in quanto l’artigianato del legno storicamente è inserito capillarmente in zone abitate, che spesso sono cresciute intorno ad aziende già esistenti. L’attuale legislazione, anziché favorire la sostituzione di vernici al solvente, penalizza coloro che richiedono l’autorizzazione alla trasformazione del ciclo produttivo o all’apertura di una nuova attività con l’impiego di vernici all’acqua.
Chiediamo quindi che venga concessa una deroga alle aziende che utilizzano prodotti con contenuto di solvente inferiore al 10% (come per altro è già stato deliberato da alcune USSL, il cui parere alleghiamo in copia). L’impiego dei prodotti all’acqua consentirebbe un netto miglioramento delle condizioni ambientali, visto che le vernici tradizionali hanno un contenuto di solvente superiore al 60% e sono attualmente utilizzate dal 95% delle aziende. A supporto della nostra richiesta inviamo un’approfondita documentazione tecnica sullo stato dell’arte dei prodotti vernicianti all’acqua.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA SANITA’

Oggetto:classificazione dell’attività di verniciatura del legno

In riferimento alla nota di codesto Gruppo, concernente la richiesta di deroga della classificazione fra le industrie insalubri di prima classe per le aziende di verniciatura del legno che utilizzano prodotti con contenuto di solvente inferiore al 10%, si comunica quanto segue.
L’istanza di codesto Gruppo é stata inoltrata, dallo scrivente Ufficio, al Consigliere Superiore di Sanità, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 30 settembre 1997.
Il Consiglio si é espresso favorevolmente nei confronti della richiesta di codesta Arcobalegno, in quanto é stato valutato che una quantità di solventi organici inferiore al 10% permette una sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera.
Tale deroga é possibile a condizione che i punti di emissione siano corredati da idonei sistemi di abbattimento, attivi o passivi, al fine di limitare, per quanto possibile, eventuali rilasci in atmosfera anche di sostanze odorigene.

Ministero della Sanità
Dipartimento prevenzione
Via Sierra Nevada 60 Roma

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Battaglino)

Comments

  1. Cortesemente un’informazione.
    Un grande deposito di vernice sul capannone di 3000 m²
    Quali sono le distanze di sicurezza dal centro abitato?
    Cosa prevede la normativa dei vigili del fuoco?
    Grazie per la risposta
    Quintilio lupi

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