Sostituire le sostanze tossiche

E’ scaduto il termine previsto da una norma nazionale, che obbliga i gestori degli stabilimenti che usano sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione che possano determinare emissioni in atmosfera a presentare una relazione all’Autorità Competente, nella quale si analizzano le possibilità di eliminare e sostituire le sostanze tossiche entro il 28 Agosto 2021 con sostanze meno pericolose. La Lombardia ha pubblicato una “Linea Guida” per indicare come affrontare il problema: e nel resto d’Italia come ci si muove?

La Regione Lombardia, con la DGR n. 4837 del 7 giugno 2021 (BURL n. 23 del 10/6/21), ha approvato la Linea Guida per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006, concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose.
In seguito alla pubblicazione della Linea Guida di cui sopra, un imprenditore che da tanto tempo ci segue e che in qualche modo rappresenta l’archetipo del medio imprenditore padano, ha chiesto con urgenza un contatto in videoconferenza. Di seguito un sintetico estratto della conversazione intercorsa nel mese di luglio.

Egr. direttore, innanzi tutto sono felice di sentirla e di vederla, vuol dire che è sopravvissuto al Covid 19. Io, fortunatamente, sino ad ora ne sono uscito indenne (e incrocio le dita!); in tutta onestà, non posso lamentarmi neanche del lavoro che, nonostante tutto, procede di buon passo. Però, come sempre quando mi rivolgo a Lei, c’è qualcosa che mi cruccia (e uso un eufemismo).

Egregio imprenditore, quando mi han passato la sua richiesta, ho subito immaginato che avesse qualcosa di cui lamentarsi (in buona sostanza lei si ricorda di me solo quando vuole un po’ sfogarsi). In ogni caso, sono contento che sia in buona salute e che il suo lavoro proceda bene (almeno di questo non può lagnarsi). Per quanto mi riguarda, anch’io non posso lamentarmi, né per la salute, né per il lavoro e, come lei, faccio i debiti scongiuri. Ma mi dica: che cosa la cruccia ?

Vengo subito al dunque, caro direttore. Qualche giorno fa un collega imprenditore mi ha girato un comunicato dell’associazione di categoria che recita “28 agosto 2021: nuovi adempimenti in materia di emissioni in atmosfera di sostanze pericolose – Linea Guida della Regione Lombardia”. Io, sinceramente, sono caduto dal pero e, onestamente, sono sobbalzato, infatti il 28 agosto è vicinissimo: tenuto conto che ad agosto le aziende chiudono almeno 2 o 3 settimane, la scadenza vera è fine luglio. Ma è mai possibile che in Regione non abbiano la minima idea di quando le aziende organizzano il periodo di chiusura?

Egregio imprenditore, qui la devo correggere: la data del 28 agosto è stabilita dalla norma nazionale, precisamente dall’art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. La Regione non ha certo l’autorità per correggere la norma nazionale.

Caro direttore, prendo atto che, di questa scellerata data di scadenza, la Regione non è responsabile, ma la considerazione di cui sopra vale anche per lo Stato, responsabile dell’emanazione della norma nazionale. E poi, mi scusi, ma il nostro dialogo inizia male: lei comincia subito a richiamare articoli di legge la cui conoscenza dà per scontata; ma noi imprenditori non abbiamo mica il tempo per rincorrere tutte le novità normative, può semplicemente spiegare in cosa consistono i nuovi adempimenti?

Caro imprenditore, sicuramente la nota dell’associazione di categoria a cui ha fatto riferimento spiega la natura dei predetti adempimenti.

In effetti, egregio direttore, io non sono iscritto all’associazione di categoria, quindi ho rimediato, un po’ per caso, solo il titolo della newsletter.

Bene, ora capisco molte cose, comunque non voglio sottrarmi alla sua domanda. L’art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006 (aggiornato nell’agosto del 2020) prevede che, entro la data del 28 agosto 2021, i gestori degli stabilimenti che usano sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione che possano determinare emissioni in atmosfera devono presentare una relazione all’Autorità Competente nella quale si analizzano le possibilità di eliminare le sostanze stesse, sostituendole con sostanze meno pericolose. Alle categorie di sostanze sopra richiamate (identificate con i codici di pericolo H340, H350, H360) si aggiungono anche le sostanze “estremamente preoccupanti” di cui al Regolamento CE n. 1907/2006 (conosciuto come Regolamento Reach).

Ecco, andiamo proprio bene: codici di pericolo H …., “sostanze estremamente preoccupanti”, Regolamento Reach, Autorità Competente; ma ci sono anche Autorità Incompetenti? Ho capito che dovrò buttar via un po’ di soldi, faticosamente guadagnati, per pagare qualche consulente, che speriamo sia anche lui competente e che, per quest’anno, non vada in vacanza nel mese di agosto. Ma proprio non c’è verso di aiutare gli imprenditori, invece di complicargli la vita? Qualche indicazione chiara sul da farsi, senza rimandare sempre a più o meno comprensibili articoli di legge ?

Egregio imprenditore, andiamo con ordine. Capisco che le incombenze siano tante ma, onestamente, se un imprenditore rimpiange le modalità di lavoro di 30 anni fa, probabilmente deve cambiare mestiere: oggi non basta più far bene il proprio lavoro, ma norme cogenti e norme volontarie (come i sistemi di gestione della qualità, della sicurezza, dell’ambiente, impegni sulla sostenibilità ambientale, codici etici, ecc.) fanno parte dell’attività quotidiana e sono ormai imprescindibili. Comunque, lungi da me volerle fare un sermone.

Meno male, ci mancava anche la sua omelia sul ruolo dell’imprenditore nel XXI secolo!

Chiedo venia, caro imprenditore, e vengo subito al dunque. Innanzitutto le ricordo che, sull’argomento, proprio la nostra rivista ha pubblicato nel novembre 2020 l’articolo Un dubbio “estremamente preoccupante” – Il legislatore italiano conosce le sostanze pericolose? Sentiamo il parere della loro portavoce europea. Tale articolo, sebbene un po’ polemico e scritto in tono ironico, ricordava con largo anticipo gli adempimenti in questione e precisava come identificare le sostanze coinvolte nel sopra richiamato art. 271 comma 7 bis; in sostanza anticipava quanto oggi, più dettagliatamente, riprende la Linea Guida della Regione Lombardia.

In effetti, adesso che lo cita, mi ricordo di un articolo semiserio, scritto dalla portavoce delle SVHC; queste ultime, se non ricordo male, sono proprio le sostanze di cui stiamo discutendo.

Esattamente. Torniamo ora alla Linea Guida della Regione Lombardia. Quest’ultima richiama i nuovi adempimenti, ricorda come identificare le sostanze c.m.r. (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) e quelle “estremamente preoccupanti”, suggerisce come affrontare il tema della sostituzione delle predette sostanze, fornisce indicazioni sul carattere di significatività delle emissioni e sulla fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sostituzione delle stesse. Inoltre, in una specifica appendice, presenta alcuni esempi concreti, utili ad escludere l’applicabilità della norma (ad esempio quando una sostanza pericolosa è utilizzata con modalità che non possono creare emissioni in atmosfera) e spiega come svolgere la valutazione della significatività delle emissioni (quando la sostanza pericolosa è invece presente in emissione).

Va bene, caro direttore, mi ha quasi convinto. Io della Regione Lombardia non è che mi fidi troppo, ma di lei mi fido (nonostante qualche predicozzo che ogni tanto mi propina). Tuttavia converrà con me che questa Linea Guida arriva un po’ in ritardo. Ma, che lei sappia, non è prevista nessuna proroga ?

Sulla tempestività della Regione Lombardia non posso che essere d’accordo, caro imprenditore. Sottolineo tuttavia che mi risulta essere l’unica Regione che si sia sforzata di fornire precise indicazioni utili ad adempiere a disposizioni statali che non pochi dubbi presentano e delle quali, francamente, non se ne sentiva la mancanza.
Non sono al corrente di eventuali proroghe; effettivamente nel 2020 e nel corrente anno sono state procrastinate numerose scadenze che riguardano il mondo delle imprese e, forse, sarebbe ragionevole concedere qualche tempo in più anche per gli adempimenti in questione, poco conosciuti sia dagli imprenditori che probabilmente anche dalle autorità di controllo. Ricordo che, trattandosi di un adempimento contenuto in un Decreto Legislativo (D.Lgs. 152/2006), la proroga può essere decisa solo a livello nazionale.
In ogni caso la Linea Guida Lombarda prevede una parziale proroga di 90 gg – rilasciata automaticamente – per approfondimenti che riguardano la possibilità tecnico-economica degli interventi di sostituzione delle sostanze pericolose.
Entro il termine del 28 agosto rimane la necessità di dichiarare l’uso delle sostanze “pericolose”: di più la Regione non poteva certo fare.

Bene, caro direttore, la nostra chiacchierata può finire qui. Io mi devo rassegnare, chiamerò (e pagherò) un consulente per capire se il mio processo produttivo prevede l’uso di sostanze “preoccupanti” e, qualora fossero presenti, sarò costretto a rimandare i pochi giorni di vacanza che ad agosto mi concedo, per poter far fronte ai nuovi adempimenti (sono peraltro sicuro che i funzionari ministeriali non posticiperanno le proprie).

Egregio imprenditore, sarà mia cura avvisarla per tempo in caso intervenga una proroga; potrà concedersi così l’agognato riposo agostano. A presto.

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