Sicurezza nella verniciatura

Tutte le macchine prive della marcatura CE devono essere adeguate alle norme di sicurezza

A CURA DELLA REDAZIONE

Entro il 12 novembre 2005, i datori di lavoro devono mettere in sicurezza i “vecchi” macchinari di lavoro (comprese quelli utilizzate nel nostro settore: macchine di lavaggio, pistole, cabine di verniciatura, forni di essiccazione e di sverniciatura, depuratori aria e acqua, ecc). E’ quanto prevede la legge comunitaria 2004 n. 62/05, pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” 96 del 27 aprile. La comunitaria modifica il decreto legislativo 626/94, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 10 aprile 2003 (causa C65/01). L’Italia, nel 2003, è stata infatti condannata per incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva 89/655/Cee, sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature e impianti. L’adeguamento al diritto comunitario del titolo terzo del decreto 626/94 (“uso delle attrezzature di lavoro”) è avvenuto aggiungendo, alla fine dell’articolo 36, alcune disposizioni che ne migliorano il contenuto ai fini della tutela della salute e sicurezza. In particolare, viene stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di adeguare “le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti i requisiti di sicurezza di carattere costruttivo”. In pratica si tratta di tutte le macchine e delle attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore del regolamento per l’attuazione della direttiva “macchine” (Dpr 459/96), prive della marcatura CE, della cui sicurezza operativa il datore di lavoro è responsabile.

ESTRATTO DELLA LEGGE 18 aprile 2005, n.62
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

Art. 29.

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01).

  1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:“8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro gia’ messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

    8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento”.

  2. All’allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,dopo il paragrafo 2 e’ aggiunto il seguente:“2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.

    2-bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocita’, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

    2-bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

    2-bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

    1. devono essere di costruzione robusta;
    2. non devono provocare rischi supplementari;
    3. non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
    4. devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
    5. non devono limitare piu’ del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro”.
  3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8quinquies dell’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.