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Il nostro Paese si è allineato alle norme europee sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose. In 3.500 pagine (quasi sette chilogrammi di carta) è concentrato tutto il sapere sulla materia. In una vostra scheda di sicurezza avete trovato la presenza di una sostanza a voi sconosciuta? Il nostro servizio abbonati è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie. A qualche verniciatore che, dopo aver frequentato i nostri corsi, ha cominciato a leggere una scheda di sicurezza delle vernici e dei diluenti che utilizza, sarà capitato di trovare il 4-idrossi-metil-pentan-2-one!!!! Grazie al nuovo decreto sull’etichettatura questa “parolaccia” non sarà più un mistero per nessuno: basterà sfogliare il copioso “bigino” pubblicato dal Poligrafico dello Stato.

LA NUOVA NORMATIVA

Il decreto di recepimento delle direttive CEE di adeguamento della direttiva 67/548 (classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose) dal XIV° al XXII° adeguamento compreso, è stato pubblicato, in quattro volumi, sul supplemento ordinario n.164 alla Gazzetta Ufficiale n.192 del 19/8/1977. Con la pubblicazione del decreto cambia la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di numerose sostanze pericolose, alcune delle quali impiegate nel nostro settore (es. composti del piombo, glicoli eteri, ragia mine-rale)

TOSSICO PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

Si tratta di una nuova categoria di pericolo, che sostituisce quella di “teratogeno”. Queste sostanze possono provocare riduzione della fertilità e malformazioni congenite non ereditarie nella discendenza (sconsigliamo per i nostri lettori amanti del rischio l’utilizzo di questi prodotti come metodo anticoncezionale…). In questa categoria ci sono numerose sostanze tra le quali, per esempio, metilglicole ed etilglicole (noti anche come metilcellosolve ed etilcellosolve o come 2-metossietanolo e 2-etossietanolo). La sola presenza fa scattare l’etichettatura di tossicità e la frase di rischio di pericolosità per il ciclo riproduttivo. Consigliamo quindi ai nostri lettori di controllare le proprie schede di sicurezza per verificare la presenza di tali sostanze nei prodotti impiegati: in caso positivo chiedete ai fornitori di sostituire tali prodotti con altri meno pericolosi e altrettanto efficienti (cosa che è già stata fatta dai produttori di vernici e diluenti più preparati)

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Né la direttiva 88/379/ CEE sui preparati, né il decreto di recepimento 28 Gennaio 1992 contemplano tra le categorie di pericolo quella relativa alla pericolosità ambientale: sull’etichetta dei preparati contenenti sostanze definite pericolose per l’ambiente non dovranno quindi essere apposte frasi R e simboli riguardanti la pericolosità ambientale.L’obbligo decorrerà a partire dalla pubblicazione del provvedimento nazionale di recepimento delle modifiche (in corso) alla direttiva base preparati pericolosi. Invece sulle schede di sicurezza, poiché il Decreto legislativo n.52 del 3/2/1997 ha introdotti i criteri di pericolosità ambientale delle sostanze, bisognerà riportare nel paragrafo 12 della scheda di sicurezza le informazioni di pericolosità ambientale delle sostanze etichettate come tali e presenti nel prodotto.

UN’UTILE “ENCICLOPEDIA”

Gli allegati tecnici del decreto contengono:
l’elenco delle sostanze ufficialmente classificate
i simboli di pericolo
le frasi di rischio
i consigli di prudenza
i metodi per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche
la guida alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi
il dossier di base per la notifica di nuove sostanze
il dossier supplementare per la notifica di nuove sostanze
i dispositivi per le chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini e le indicazioni rilevabili al tatto.
Il tutto in 3.500 pagine che vale la pena di tenere sotto mano.