alcool metilico nelle vernici

Mettere alcool metilico nelle vernici è vietato, come é stato recentemente confermato dal Ministero della Sanità

Pierluigi Offredi

PREMESSA

Alcuni lettori ci hanno segnalato il comportamento anomalo di alcuni loro fornitori, per quanto riguarda l’impiego di alcool metilico nei diluenti e nelle vernici. Sembra infatti che alcuni fornitori utilizzino alcool metilico nelle vernici senza alcun problema, mentre altri ritengono sia vietato l’uso e quindi utilizzano prodotti alternativi. Abbiamo più volte segnalato che, per motivi prestazionali, è assolutamente da evitare l’impiego di alcoli primari (e quindi anche dell’alcool metilico) nelle vernici poliuretaniche.  Ora però emerge un elemento che abbiamo voluto approfondire e cioè il divieto legale di impiego in qualsiasi vernice, che è stato recentemente confermato dal Ministero della Sanità.

PERCHE’ E’ VIETATO

Il D.L. 15 giugno 1984, al comma 3 dell’articolo 3 bis, vieta “… l’impiego di alcol metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri…” Federchimica chiese immediatamente chiarimenti al Ministero delle Finanze, per capire la portata del provvedimento.

IL PUNTO DI VISTA DEL MINISTERO DELLA FINANZA

In una lettera inviata nel lontano 1984 dal Ministero delle Finanze al Ministero della Sanità, si fa riferimento alla segnalazione della Federchimica inviata con nota dell’8/10/1984, circa l’interpretazione della norma in questione. Il Direttore Generale della sezione “Dogane e Imposte Indirette”, precisa che si è voluto riprendere il testo dell’art. 251 del T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 con il quale era “vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate ecc. che contengono alcool metilico”. Ciò per evitare che nei prodotti destinati ad uso bocca ed uso pelle fosse contenuto alcol metilico, fatte salve le tolleranze e deroghe previste da leggi speciali.  Allo stesso punto 3 del citato articolo vengono presi in considerazione le vernici, gli adesivi, i mastici, i sigillanti, gli inchiostri e i prodotti di uso domestico, non previsti dall’art. 251. In essi non può essere impiegato come solvente l’alcol metilico e tale divieto ha presumibilmente un aspetto sanitario, essendo l’alcool metilico un prodotto tossico. E’ chiaro quindi che l’alcool metilico non deve essere in essi contenuto sotto qualsiasi forma e cioè come prodotto chimico definito o come costituente di miscela azeotropica, sia come solvente del semilavorato, sia come solvente del prodotto finito. Infatti sono fatte salve solo le quantità di alcol metilico derivanti dalla denaturazione dall’alcol etilico. Tale norma, rivestendo un carattere sociale, deve essere applicata anche ai prodotti in importazione. La comunicazione del Ministero delle Finanze si conclude con la richiesta del parere di competenza del Ministero della Sanità, al fine di raggiungere una chiara ed univoca interpretazione del comma in questione.

IL PUNTO DI VISTA DEL MINISTERO DELLA SANITA’

Non sappiamo se in 16 anni ci siano stati ulteriori sviluppi epistolari della vicenda e comunque le aziende produttrici si sono comportate in modo del tutto diverso tra loro, lasciando così spazio a dubbi interpretativi che Federchimica ha contribuito a dissipare inviando, nel febbraio del 2000, un quesito interpretativo al Ministero della Sanità, in quanto la norma non risulta essere stata notificata alla UE sulla base della direttiva 83/183 (rinvio alle norme tecniche) e anche perché non esistono prescrizioni comunitarie che limitino l’uso dell’alcool metilico nei prodotti citati. Il Ministero della Sanità ha risposto in maniera molto chiara, con una lettera del 10/2/2000 indirizzata a Federchimica, che riportiamo testualmente.
Oggetto: utilizzabilità dell’alcool metilico in alcuni prodotti. Con riferimento alla nota del 10.02.2000 di codesta Federazione concernente l’oggetto, si conferma che il comma 3 dell’art. 3 della legge 28 luglio 1984 non ha subito modifiche per cui risulta tuttora applicabile secondo quanto recita. Il Dirigente dell’Ufficio (Dr. Giuseppe Battaglino).

CONCLUSIONI

La vicenda è quindi chiarita: l’alcool metilico, in Italia, non si può usare come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, per cui ciò rappresenta un ulteriore elemento di attenzione nei confronti dei diluenti “truccati”, nei quali ci è capitato spesso di trovare alcool metilico.