vernici verdi

Nell’ambito del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, negli appalti pubblici per la fornitura di arredi per interni, dovranno essere rispettati  i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), in modo da riconoscere le vernici verdi.

PREMESSA

Nell’acquisto dei mobili gli Enti pubblici dovranno rispettare i requisiti ambientali per almeno il 50% dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.  Questo obbligo consentirà di conseguire l’obiettivo nazionale previsto nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare”.

I CAM

I Criteri Ambientali Minimi rientrano nelle indicazioni di carattere generale e riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori. I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto dell’esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall’offerta del mercato di riferimento.

Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione “criteri di aggiudicazione (criteri premianti)”, le stazioni appaltanti sono tenute a tenerne conto quali elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, volti a migliorare, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, sociali e innovative con rilievo ambientale, la fornitura degli arredi per interni oggetto di gara.

Il Codice appalti emanato con il D.lgs 50/2016, successivamente modificato con il  Correttivo del Codice appalti dal D.lgs. 56/2017,  ha trasformato uno strumento volontario in obbligatorio, come specificato nell’art. 34, che ha introdotto l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara,  delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei  criteri ambientali minimi (CAM), “per gli affidamenti di qualunque importo”.

Con il Decreto 11 Gennaio 2017 è stato emanato un nuovo documento tecnico per il settore degli arredi che contiene i “criteri ambientali minimi” per mobili da ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura ecc. I criteri ambientali possono essere “di base” o “premianti” e un appalto può essere considerato “sostenibile” se integra almeno tutti i criteri di base; tuttavia le stazioni appaltanti sono invitate a utilizzare anche i criteri premianti. Secondo le indicazioni della Commissione Europea allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino criteri premianti in misura non inferiore al 15%, soprattutto nei casi in cui l’appalto sia aggiudicato con la forma dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica sia da parte del fornitore che delle stazioni appaltanti sulla conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ad ogni criterio, è indicata la “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, metodi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale.

Tenuto conto che gli acquisti della Pubblica Ammini strazione nei Paesi dell’Unione Europea rappresentano circa il 19% del PIL (in Italia circa il 15%) è chiaro come il potere della domanda pubblica possa indirizzare il mercato su beni e servizi con minori impatti ambientali, divenendo così uno strumento di orientamento verso l’innovazione in un’ottica di sostenibilità, favorendo al contempo la diffusione delle certificazioni ambientali.

INDICAZIONI GENERALI

L’utilizzo dei CAM consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti di arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita. Si invita a evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici e a cercare soluzioni per consentire il riuso di arredi sostituiti in altri uffici pubblici locali, favorendo nel contempo l’allungamento della vita media del mobile (mediante riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita, etc…).

Prima della definizione di un appalto, quindi, la stazione appaltante deve fare un’attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un’analisi delle proprie esigenze, valutando di conseguenza la reale esigenza di acquistare nuovi arredi, a fronte della possibilità di ricondizionare quelli esistenti mediante la loro riparazione e manutenzione da un punto di vista estetico e/o meccanico-funzionale estendendone così il ciclo di vita utile. Qualora non fosse ritenuto conveniente procedere in tal senso, la stazione appaltante può cedere a titolo oneroso il bene o, laddove non esista un acquirente, è invitata a cederli a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In caso contrario, gli stessi devono essere conferiti presso gli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati e disassemblati nei singoli materiali e/o componenti.

ASPETTI SOCIALI

Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell’ambito di tale categoria di prodotti, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alla filiera del mobile a volte costituita da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al “lavoro dignitoso”. Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.  E’ altresì auspicabile che la stazione appaltante richieda arredi adatti ergonomicamente alle persone diversamente abili, utilizzabili anche da chi necessita di piani di lavoro regolabili in altezza secondo le norme tecniche disponibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I “criteri ambientali minimi” corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.  Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente: – Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo de del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR); – Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, “se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell’aria” ….omissis….  ….  “supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3)”; – Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da “sospettata di essere cancerogena” a “cancerogena” con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l’obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

Le specifiche tecniche da utilizzare in sede di valutazione devono tenere conto di una serie di requisiti specifici

Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

  1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
  2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
  3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
  4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): – come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); – per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334) – come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413) – come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

  1. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Ƭg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811. 6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m3 , ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: l’offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide.

Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (mg/kg di pannello di legno riciclato):

Arsenico 25

Cadmio 50

Cromo 25

Rame 40

Piombo 90

Mercurio 25

Cloro 1000

Fluoro 100

Pentaclorofenolo 5

Creosoto 0,5

Verifica: l’offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall’appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti prov visti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l’offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione “3.4.1 Emissione di composti organici  volatili”, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa , il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: l’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato. Per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) o  certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato  (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: l’offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

GARANZIA

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall’acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari nei casi seguenti.

Emissione di composti organici volatili 

L’emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti  non deve superare i 500 g/m3 dopo 28 giorni per i COV totali.

Verifica: l’offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l’emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il presente criterio, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al criterio “3.2.4 Contenuto di composti organici volatili”.

Garanzia estesa

Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:  4 o più anni di garanzia extra = x punti; 3 anni di garanzia extra = 0.75x punti; 2 anni di garanzia extra = 0.5x punti; 1 anno di garanzia extra = 0.25x punti.

Verifica: l’offerente deve fornire  una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

LIMITI DI EMISSIONE

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