garanzie sulle vernici per serramenti

Riproponiamo i risultati di un’inchiesta pubblicata nel 1997, quando i nostri lettori ci chiedevano di approfondire il tema delle garanzie fornite dai produttori sui cicli verniciatura dei serramenti e sulla loro durata nel tempo. Cos’è cambiato in questi anni?

IL QUESTIONARIO

Per poter rispondere adeguatamente alle richieste prevenuteci vi preghiamo di rispondere a queste 5 domande.
1) La vostra azienda fornisce garanzie scritte?
2) Ritenete che le garanzie esistenti sul mercato siano effettivamente efficaci e utili per i produttori di serramenti (e per l’acquirente finale?)
3) Se dovessero presentarsi difetti entro i termini previsti dalle garanzie, il produttore di serramenti ha oggettivamente la possibilità di dimostrare di aver applicato le vernici a regola d’arte?
4) In caso di contestazione da parte del produttore di serramenti, il fornitore di vernice è in grado di riconoscere se i prodotti applicati sono effettivamente i propri?
5) Vi risulta che qualche produttore di serramenti abbia chiesto risarcimenti per danni subiti? Le “garanzie” sono una bufala?

SI, LE GARANZIE SUI CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI SONO BUFALE!

ASTRA VERNICI

Egr. Dott.Offredi
La ringrazio per aver posto ancora una volta l’accento su un problema importante. Effettivamente devo confermarle che io stesso ho constatato l’esistenza, presso qualche cliente, di generiche garanzie scritte (5 anni nella fattispecie) da parte di un produttore di vernici per legno circa la durata dei manufatti trattati con i suoi prodotti. Il caso in questione mi è accaduto per la verità qualche tempo fa. Oggi mi auguro che sia scomparsa questa abitudine di fare promesse vuote. Le spiego perché si tratta di garanzie che non garantiscono proprio nulla, e quindi non tutelano proprio nessuno, che è poi l’esatto contrario di ciò che una garanzia dovrebbe fare.
Innanzi tutto, così come sono formulate, queste dichiarazioni di durata (… si garantisce che il prodotto XXX ha una durata fino a 5 anni..”) sono assolutamente inutili; infatti anche il più sprovveduto dei fabbricanti di serramenti può intendere che è assolutamente impossibile fornire qualsiasi garanzia senza che i termini della questione siano ben specificati, tanto più se si tratta di garantire delle prestazioni chimico-fisiche di un prodotto così importante e delicato come la vernice di un serramento. Occorre assolutamente che si parli almeno delle condizioni di applicazione della stessa (metodo e tempi di applicazione, ciclo di verniciatura adottato, spessore del film, ecc.), del supporto impiegato (qualità e tipo di legno, stagionatura, preparazione dello stesso, carteggiatura, ecc.) e delle sollecitazioni ambientali a cui il serramento verrà sottoposto (esposizione diretta, ecc.). Tutte queste ed altre situazioni e variabili, interagiscono fra di loro e concorrono a formare una casistica di condizioni che si possono verificare tra il sistema supporto in legno e film di vernice, tali per cui è pressoché impossibile che si possano riprodurre allo stesso modo. Si possono cioé riproporre delle condizioni simili, ma non le stesse. Quindi una dichiarazione di durata di un prodotto verniciante, esposta in termini generici, si presta già in partenza a fuorvianti interpretazioni.
Per farle un esempio concreto, è come se un produttore di pneumatici garantisse percorrenze con propri copertoni di almeno 50.000 Km! Farebbe delle promesse che lui stesso non potrebbe in molti casi mantenere. Magari qualche fortunato di Km ne percorrerà anche 80.000, ma molto dipende dalle condizioni di utilizzo, dal tipo di asfalto, dal tipo di percorso (autostrade, percorsi misti, città), dalle condizioni climatiche, dal tipo di vettura che si guida e soprattutto dal proprio stile di guida!
Oggi in Italia, non essendo ancora legale la pubblicità comparativa, c’è ancora il detersivo che “lava più bianco”. Già, ma più bianco di che cosa? E’ semplicemente un’affermazione priva di senso concreto! Tornando alle sue domande posso affermare che:
1) Astra Vernici in questo senso non fornisce generiche garanzie scritte sulla durata nel tempo dei cicli di impregnazione e finitura dei serramenti. Forse in qualche caso questa nostra coerenza non ci ha fatto acquisire qualche cliente, ma di sicuro la nostra serietà non ce ne ha mai fatto perdere neanche uno!
2-3) Ovviamente, per quanto esposto sopra, le garanzie scritte non possono essere a nostro avviso efficaci se non sono abbinate a rigorose, ma chiare, specifiche tecnico-applicative, che mettano poi il produttore di serramenti o di vernice in condizione oggettiva di poter fare valere le proprie ragioni in caso di contestazione.
4) Purtroppo, sia per il produttore di vernici che di serramenti, è alquanto difficile far valere le proprie ragioni. Il produttore di vernici inoltre, in parecchi casi non ha materialmente la possibilità di dimostrare che i prodotti vernicianti utilizzati (specialmente nel caso di fondi che poi vanno ricoperti) siano proprio i suoi, o se sono stati utilizzati a regola d’arte, cioè nei modi da lui specificati, tanto più che gli utilizzatori di vernice spesso usano prodotti di marche diverse (l’impregnante della classe A, il fondo di Tizio, la finitura di Caio. Sul diluente stendiamo un velo pietoso…). Inoltre le “magagne” emergono spesso a distanza di tempo rispetto alla fabbricazione dei manufatti, complicando ulteriormente le cose.
5) Non è certamente il caso dell’Astra Vernici, che ha fatto da sempre della chiarezza una sua politica aziendale.
Gianfranco Oberti

ICA

1) La nostra azienda non fornisce garanzie scritte
2) Le garanzie esistenti sul mercato non sono utili, perché estremamente imprecise e concepite per creare confusione nell’acquirente
3) E’ tecnicamente possibile per il produttore dimostrare di aver applicato a regola d’arte la vernice, anche se difficile
4) Sarebbe possibile farlo con dei particolari accorgimenti che al momento la nostra azienda non adotta
5) Si

MILESI SPA

Gentile Direttore
normalmente preferiamo non partecipare a questo genere di iniziative, che troppo spesso si riducono ad uno strumento sfruttato dalle aziende per farsi pubblicità a scapito di un’informazione corretta e obiettiva del lettore, che viene normalmente indirizzato verso l’utilizzo di tecnologie che possono non essere nel suo interesse. Siamo invece lieti, in questo caso, di risponderle in quanto riteniamo che la possibilità che i diversi produttori hanno avuto di esprimere liberamente il proprio parere sul tema delle garanzie possa risultare particolarmente utile al lettore, che si troverà libero di scegliere in piena autonomia quale fra le opinioni espresse ritenga essere fondate su basi concrete.
In questa occasione, inoltre, i nostri colleghi hanno espresso pareri seri ed in gran parte condivisibili, benché non siano mancate alcune voci che, esprimendo avvisi contrari alla maggioranza, hanno voluto probabilmente sfruttare il dibattito sul piano pubblicitario. Giudico infatti che il produttore di vernici, se serio, non possa certificare nulla riguardante il manufatto, ma che possa unicamente indicare le performances della vernice relativamente a quanto provato da test effettuati su di essa. Può invece garantire la propria “qualità” con certificazioni quali la ISO 9000.
Qualsiasi altro dato fornito dall’azienda non costituisce che un’operazione commerciale, di cui gli utilizzatori dovrebbero diffidare.
Dario Carezzano

NUOVA SIVAM

1) La nostra azienda non fornisce mai garanzie scritte
2-3-4) Ritengo che le garanzie tutelerebbero i produttori e gli acquirenti del serramento se fosse oggettivamente controllabile la effettiva durata del prodotto soggetto a contestazione. Contestazioni del prodotto con richiesta di danni sono facilmente o generalmente affrontate con frasi come:
– “legno non stagionato o male essiccato….”
– “tempi non rispettati tra le varie mani di prodotto…”
– “eccessivo materiale applicato”
– “é certamente mio il materiale applicato sul serramento contestato?”
– “tutto il ciclo di verniciatura è omogeneo, cioè (sono tutti miei i prodotti applicati? Il fondo, la tinta etc?)”
Inoltre le eventuali prove accelerate di invecchiamento per la verifica dei prodotti applicati, non garantiscono l’esatta riproducibilità con la realtà (temperatura, agenti chimici ed atmosferici e loro MIX nel tempo)
5) Noi non abbiamo mai avuto richieste di danni a distanza di mesi o anni, esclusivamente a brevissimo termine per difetti quali differenze di tinte negli impregnanti o minor verticalità nelle finiture tra partita e partita.
Alessandro Cervellin

SIRCA

1) No
2) Dipende da cosa si garantisce. La durata nel tempo infatti è funzione di molte variabili, quali: struttura del serramento; applicazione della vernice; esposizione del manufatto finale. L’unica garanzia corretta che un produttore di vernice può dare, è pertanto limitata alla costanza di qualità del proprio prodotto che se conservato ed impiegato correttamente secondo le istruzioni fornite, dovrà sempre rispondere alle prestazioni dichiarate.
3) Difficilmente, in quanto non sempre sono riproducibili fedelmente le stesse condizioni di verniciatura (stesso tipo di supporto, stesse condizioni applicative); inoltre, poiché la verniciatura viene spesso effettuata da un terzista, la certezza della “regola d’arte” in termini di qualità e costanza di processo, diventa ancora più problematica.
4) A distanza di tempo è molto difficile: a fronte di una contestazione, il produttore ha soltanto la possibilità di riprodurre il ciclo teoricamente utilizzato con lo stesso lotto di produzione del prodotto fornito, ammesso che sia identificabile il numero di lotto impiegato su ogni serie prodotta.
5) Si: come sempre, la vernice è la prima imputata!!! Non ci risulta tuttavia che in sede giudiziale sia mai stata riconosciuta “colpevole”… (al massimo assolta per insufficienza di prove).
Eleonora Ratti

VERLOT

1) La nostra azienda non fornisce garanzie scritte
2) Le garanzie esistenti sul mercato non sono efficaci, ma sono utili ai produttori di serramenti per girarle all’acquirente finale che, alla fine, è l’ultimo a rimanere “fregato”
3) In qualsiasi momento si dovessero presentare difetti, il produttore di serramenti, anche se lo ha fatto, non ha alcuna possibilità di dimostrare di aver operato a regola d’arte, perché qualcosa di imprevisto gli sarà sempre successo o sfuggito durante l’applicazione (secondo il fornitore di garanzie)
4) Il fornitore di vernice potrebbe avere qualche possibilità di riconoscere i propri prodotti applicati, ma l’impresa è molto ardua.
5) No
Flavio Lotti

VERNICI EGIDIO MILESI

Egregio Dottor Offredi
per ciò che concerne la validità effettiva delle garanzie, non ritengo possano avere alcuna validità pratica per l’utilizzatore finale. Considero una pura follia fornire garanzie senza la lunga sequela di clausole restrittive riportate nella nostra garanzia (che alleghiamo in copia). D’altra parte è puramente velleitario pensare che il trattamento di un materiale avente un’infinita serie di variabili possa essere in ogni modo garantito. Se sono restrittive le garanzie contro la ruggine fornite dalle maggiori case costruttrici di autovetture, a maggior ragione lo debbono essere le nostre. E’ evidente, stante quanto sopra, che ben difficilmente il produttore di serramenti potrà dimostrare di aver seguito le clausole riportate. Quasi impossibile è poi il riconoscimento dei propri prodotti una volta applicati ed essiccati, salvo che il fabbricante di serramenti non sia certificato e possegga quindi tutti gli strumenti per individuare con quale vernice egli abbia effettivamente trattato il serramento. In questo caso esiste solo la possibilità del dolo, ovverosia che le schede di lavorazione siano state contraffatte.
Non mi risulta infine che la “garanzia” sia mai stata usata per richiedere un risarcimento a qualche produttore di vernici anche perché, visto quanto sopra, la clausola della “regola d’arte’ potrà essere sempre tirata in ballo dal produttore di vernici per respingere la contestazione.
Personalmente ribadisco di essere sempre contrario a questo strumento di “presa in giro” e solo pressato dalla rete commerciale ho acconsentito ad accodarmi a quelli che l’hanno fatto prima della mia azienda.
Giovanni Milesi

NO, LE GARANZIE CICLI SUI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI NON SONO BUFALE!

SALCHI

Caro Offredi
La ringrazio per averci inviato il suo formulario, al quale rispondo molto volentieri.
1) Non forniamo normalmente garanzie scritte. Solo in alcuni casi, con clienti che a loro volta offrono garanzia a noi di lavorare con uno standard minimo di qualità, diamo delle garanzie scritte.
2) Salchi lavora in garanzia di qualità a norma ISO 9002. Così facendo è possibile risalire dal prodotto fornito, al lotto di produzione, alla materia prima utilizzata, controllando i contro campioni. Se a sua volta il cliente possedesse un sistema qualità, che gli permettesse di risalire dal serramento fornito, al lotto di produzione, ai materiali utilizzati, controllando i contro campioni, sarebbe possibile offrire reali e valide garanzie sia al produttore di serramenti che all’acquirente finale. Questo a patto che quanto garantito sia effettivamente consono alle caratteristiche reali del prodotto.
3) Se si opera in un sistema di qualità integrato si, in caso contrario no.
4) In alcuni casi si.
5) A nostra conoscenza si, senza però adire a vie legali.
Sebastiano Brenni

LIGNOSYSTEM

Il produttore di vernici può garantire il proprio prodotto con la certificazione di Enti appositi (specializzati in ricerche tecniche del settore), e con la certificazione EN ISO 9000. Solo il produttore di finestre può garantire al suo cliente la durata della vernice, che dipende soprattutto dal processo di produzione, una volta ottenuta la certificazione della vernice. Noi consigliamo ai nostri clienti di perfezionare il ciclo produttivo tramite nostro intervento e di certificarsi EN ISO 9000.
Virgilio Cucini

HICKSON COATINGS ITALIA

Egregio Dottor Offredi
1) La nostra azienda fornisce garanzie scritte relativamente alla durata all’esterno dei prodotti all’acqua per serramenti. Per ovvii motivi non posso fornire copia dei contratti in essere. Allego però la fotocopia del “Tagliandino” standard fornito al di fuori dei contratti stessi.
2) Riteniamo che le nostre garanzie siano realmente efficaci ed utili per i nostri clienti, che ne sono gli unici beneficiari (la garanzia non è diretta all’utilizzatore finale).
3) Il contratto prevede un controllo contestuale periodico della qualità del manufatto e quindi anche dei sistemi applicativi. Questo per anticipare eventuali problemi, piuttosto che affrontarli nel momento di una specifica contestazione.
4) Assolutamente, tramite controllo delle fatture di acquisto.
5) Si. I casi sono pochi, ma diversificati e comunque fisiologici per la nostra attività. In alcuni casi ne abbiamo risposto in toto, in altri parzialmente, per un altro caso abbiamo una vertenza legale aperta. Sottolineo l’importanza del principio secondo il quale una garanzia non può e non deve essere unilaterale dal fornitore all’utilizzatore di vernici: noi diamo una garanzia di resistenza di certi prodotti inseriti in un certo ciclo di verniciatura solo se il cliente ci garantisce, e non solo a parole, di realizzare il medesimo ciclo in modo corretto.
Trento Carotti

ADLER-ITALIA

Egregio Dott. Offredi
il problema della garanzia sulla durata del film di verniciatura applicato ai serramenti esterni è una questione tecnicamente molto complessa ed affascinante, che viene però trattata molto spesso in modo non corretto; infatti il serramentista normalmente richiede alle aziende produttrici di vernici di garantire non la durata del film in sè, ma la durata del film applicato ai propri serramenti. La durata della pellicola dipende però non solo dalla qualità delle materie prime impiegate, ma anche da molti altri fattori, come la qualità dell’applicazione, la progettazione e costruzione dell’infisso, la qualità del legno impiegato e così via, parametri quindi che non sono controllabili dalla ditta produttrice delle vernici.
Fatta questa premessa, e per rispondere alla prima domanda, posso dire che la Adler dà una garanzia scritta sulla durata del film di 4 anni, che viene concessa assieme ad un protocollo che stabilisce i tipi di supporto idonei, i sistemi di applicazione e le normative ed istruzioni per la corretta costruzione dell’;infisso. Siamo usciti in Italia con tale garanzia nel 1993 e credo che a quell’epoca fossimo la prima azienda del settore a proporre un discorso di questo tipo; per noi comunque non era una cosa nuova in quanto in Austria la Adler vernicia più del 50% di tutto il legno austriaco ed in Germania il produttore di vernice è obbligato per legge a garantire la tenuta del film all’esterno per 3 anni. Questa legge, voluta nell’ambito della tutela del consumatore, ha costretto le aziende produttrici che speculavano sulla qualità per contenere i prezzi a rivedere i loro prodotti o cambiare mercato. In Austria e in Germania questo discorso è però più semplice, in quanto è stata emanata una normativa sulla produzione di serramenti di qualità che stabilisce tutti i parametri costruttivi e progettuali, a partire dalla qualità del legno che deve essere impiegato, fino alle prestazioni che deve avere la vernice, alla quale i costruttori devono attenersi e che viene presa come riferimento in caso di contestazioni. In Austria l’ultima versione di questa normativa (ONORM B 3803), per quanto riguarda la vernice, stabilisce i metodi di prova e i limiti minimi che una vernice deve superare per quanto riguarda i seguenti parametri: protezione chimica del legno indotta dall’impregnante; spessore del film asciutto in funzione di un prodotto all’acqua o al solvente; inglobamento d’aria nel film asciutto; resistenza al blocking; permeabilità ai raggi UV; permeabilità al vapore acqueo; deformabilità elastica del film asciutto; compatibilità con guarnizioni e siliconi.
Questa seconda premessa serve per specificare in quale contesto possa essere data una garanzia di durata del prodotto; a mio avviso infatti, solo se un prodotto è certificato da un Ente Normatore Statale il produttore di vernice può a sua volta dare delle garanzie che siano significative, e solo in base ai risultati di queste certificazioni l’utilizzatore può essere garantito sulla qualità del prodotto che utilizza. Infatti se l’applicazione e la progettazione del supporto, che sono sotto la sua responsabilità, sono di buona qualità, la durata del film sarà la logica conseguenza.
Quando poi succedono dei problemi, la quantità di fattori che possono essere in qualche modo responsabili sono davvero tanti, per cui raramente il produttore di serramenti potrà incriminare in modo inequivocabile il produttore di vernice. Per questa ragione si deve fare molta attenzione a effettuare eventuali contestazioni, poiché difficilmente il falegname potrà avere ragione.
Questo aspetto è molto chiaro e personalmente posso dire di aver visto sul mercato una quantità innumerevole di pseudogaranzie che valgono solo fino al momento in cui non vi sono contestazioni. Senza entrare nei dettagli, e per rendere più eclatante questa affermazione, posso garantirle di aver visto alcune aziende che danno una garanzia di 4 anni sulla loro vernice ad acqua che 4 anni fa nemmeno producevano. Non verrebbe anche a lei il lecito dubbio che in tali circostanze nemmeno il produttore possa sapere effettivamente quanto durerà il suo prodotto visto che non l’ha ancora collaudata per un periodo così lungo?
Se mi è concesso dare un contributo a questa questione che esuli dalle sue domande, vorrei dire che la verniciatura è l’ultimo passaggio nell’ambito del processo produttivo di un serramento e subisce tutti i difetti che sono a monte. Partendo da questa considerazione, finché non viene fatta una normativa che disciplini tutta la costruzione della finestra, principiando dalla qualità del legno e prendendo in considerazione tutte le successive lavorazioni, sarà davvero difficile in caso di contenzioso sapere chi ha ragione e chi ha torto. D’altra parte poiché questa normativa non esiste, i produttori di vernice hanno buon gioco nel dire che il loro prodotto è di ottima qualità, ma per la ragione esposta non può essere garantito. In realtà al consumatore rimane uno strumento reale da adottare per la sua tutela che si chiama Certificazione del prodotto.
Infine vorrei aggiungere che il discorso delle garanzie sulle vernici per esterni si è sviluppato contestualmente alla presentazione sul mercato di prodotti in base acquosa, partendo dal presupposto che questi fossero sicuramente migliori dei corrispondenti prodotti al solvente. Nella maggioranza dei casi questo è vero, ma la loro applicazione richiede delle conoscenze specifiche e diverse rispetto al modo di operare che veniva adottato con i prodotti al solvente. Se tali informazioni non vengono fornite insieme al prodotto, si aumentano notevolmente le possibilità che poi anche un prodotto di buona qualità possa non durare.
Vorrei quindi proporre un decalogo a cui un consumatore dovrebbe attenersi per essere certo che, al di là delle garanzie, il prodotto in questione possa dare dei buoni risultati:
– chiedere sempre le certificazioni in base alle caratteristiche specifiche che il prodotto deve avere
– utilizzare prodotti solo di ampia e collaudata esperienza sul mercato per evitare di fare la cavia
– controllare le schede tecniche, verificando se specificano i tipi di legni e tutti i parametri di applicazione che devono essere adottati per evitare successive contestazioni di merito
– diffidare dai prodotti per esterni che non contemplino anche la gamma delle vernici necessarie per la manutenzione la quale, prima e dopo, rimane comunque una operazione indispensabile
– verificare esattamente le clausole per cui la garanzia non può essere impugnata. Per fare un esempio a questo riguardo potrei citare che qualsiasi evento che interrompa la continuità del film di verniciatura (come un trauma meccanico o una grandinata) vanifica qualsiasi garanzia. Se questo, che è un fatto che può avere una certa frequenza, non viene specificato la garanzia, per usare un termine benevolo, è quantomeno incompleta
– verificare in quali condizioni di esposizione la garanzia è valida; infatti se non si specifica che vale per la parte esterna delle finestre orientate a sud-ovest, si corre il rischio che in caso di contestazioni qualcuno si giustifichi dicendo magari che la garanzia valeva solo per la parte interna (fatto realmente accaduto).
Per concludere, dopo oltre 10 anni di distribuzione della vernice ad acqua per serramenti in Italia, posso dire che è ragionevolmente possibile che un film di ottima vernice ad acqua per esterni, ben applicata ad una finestra costruita a regola d”arte, possa durare anche più di 4 anni senza manutenzione nella parte bassa del serramento esposto a Sud e sotto la pioggia. In questi anni, accostando le finestre verniciate con i nostri prodotti, si potrebbe fare per 4 volte una linea continua che parte dal Brennero ed arriva fino in Sicilia.
Negli ultimi 5 anni, epoca durante la quale io mi sono occupato della direzione tecnico-commerciale della Adler Italia, sono giunti direttamente a me solo 3 casi di contestazione per il distacco o degrado della pellicola anticipato rispetto ai 4 anni che diamo come garanzia.
Paolo Ambrosi

SINTESI FINALE