vernici ignifughe

Cerchiamo di sgomberare il campo da alcune errate convinzioni sull’applicazione delle norme riguardanti le vernici ignifughe

Franco Prete – Catas

Fuoco vernici ignifughe
Premessa

Sono frequenti le domande che riceviamo sull’argomento e ciò è dovuto al fatto che la materia è ostica, come tutta la prevenzione incendi, del resto. Se ci limitiamo allo scenario italiano, a volte si ritiene (a torto), che l’utilizzo delle vernici ignifughe sia obbligatorio, oppure che possano costituire un’alternativa alla certificazione del prodotto finito. Cerchiamo allora di sgomberare il campo da alcune errate convinzioni, chiarendo subito che bisogna distinguere tra gli elementi di arredo (mobili) e gli elementi di finitura dell’edilizia (pavimenti e rivestimenti di pareti e soffitti).
In Italia le vernici ignifughe destinate a essere applicate su materiali legnosi, se impiegate in particolari attività di prevenzione incendi (vedi tabella 1), devono essere certificate in riferimento alla norma UNI 9796:1990 e omologate ai sensi del D.M. 06-03-1992. Esse consentono di classificare un materiale legnoso tramite la vernice stessa, senza bisogno perciò di provare il prodotto con la vernice applicata.
E’ doverosa una precisazione: sulla base delle disposizioni del D.M. 6-03-1992 (vedi il paragrafo specifico), vengono prese in considerazione soltanto le vernici ignifughe applicate in cantiere, ovvero su manufatti grezzi già installati nell’attività di prevenzione incendi.
Come si può notare dalla tabella 1, non tutte le disposizioni di legge citano le vernici ignifughe, quindi questi prodotti non sono utilizzabili in tutti gli ambiti. I decreti ministeriali che le ammettono, prescrivono che siano omologate in classe 1 e che possono essere utilizzate soltanto per i rivestimenti lignei. Ecco quindi la seconda precisazione: non tutte le tipologie di prodotto sono classificabili senza ricorrere alle prove di laboratorio.

Tab.1 – Utilizzo delle vernici ignifughe omologate su materiali legnosi secondo i decreti ministeriali

Strutture turistico-alberghiere Ammesse senza limitazioni
Edifici scolastici Ammesse senza limitazioni tranne che nelle vie d’esodo e nei laboratori
Strutture sanitarie Ammesse solo per pareti e soffitti
Edifici adibiti a uffici Ammesse solo per pareti e soffitti
Locali di pubblico spettacolo Ammesse solo per pareti e soffitti
Grandi attività commerciali Non ammesse (non citate dal decreto)
Edifici di pregio storico-artistico Non ammesse (non citate dal decreto)
Impianti sportivi Non ammesse (non citate dal decreto)
Vernici ignifughe e elementi di finitura (rivestimenti lignei)

Secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, non tutti i rivestimenti lignei possono essere classificati per mezzo della vernice. Sempre esaminando la tabella 1, si può notare che in alcuni casi viene specificato l’impiego o l’ambiente. Il legislatore, quindi, ha posto dei vincoli che devono essere valutati di volta in volta. Per esempio, in un teatro (locale di pubblico spettacolo) l’utilizzo è limitato a pareti e soffitti, mentre nel settore alberghiero è consentito per tutti i rivestimenti lignei (su quest’ultimo aspetto ci sono dei pareri discordanti tra gli stessi organi di controllo).
Bisogna tener presente, infine, che due tipologie di materiale legnoso sono comunque escluse da questa possibilità (vedi campo di applicazione della UNI 9796).

Vernici ignifughe e arredi (mobili)

Secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, non è possibile classificare una sedia rigida (non imbottita) con le vernici ignifughe omologate in classe 1; infatti, nei decreti di prevenzione incendi in vigore, questo non viene consentito e tanto meno per le altre tipologie di arredi quali, armadi, tavoli, scrivanie, banchi, dato che in Italia nessun decreto di prevenzione incendi assoggetta a requisiti di reazione al fuoco tali prodotti. Si tenga presente che neanche per i mobili imbottiti (sedie, poltrone, divani, ecc.) è obbligatorio applicare sul fusto vernici ignifughe.

Altri documenti che trattano le vernici ignifughe

ETAG 028 è una linea guida dell’EOTA (European Organization for Technical Approvals), ma non è ancora stata pubblicata come documento approvato (vedi www.eota.be). Lo scopo dell’ETAG 028 è quello di permettere ai produttori di vernici di ottenere l’ETA (Benestare Tecnico Europeo) e riguarda vari tipi di vernici ignifughe(comprese quelle intumescenti e quelle applicate a cappotto nello spessore minimo di 1 mm), da applicare solo in cantiere e anche su materiali non legnosi.
I metodi prova di reazione al fuoco sono quelli citati dalla norma EN 13501-1, validi in Europa per i prodotti da costruzione.
Con l’entrata in vigore del Regolamento n. 305:2011, che ha sostituito la vecchia Direttiva Europea 89/406/CEE, lo scenario è in parte cambiato: l’ETA, da Benestare diventa Valutazione Tecnica Europea, mentre all’EOTA sono subentrati i TAB (Organismi di Valutazione Tecnica). La finalità è quella di apporre la marcatura CE, ma su questa materia deve essere fatta ancora chiarezza.
CEN/TS 15912:2012 è una norma che tratta i prodotti derivati dal legno trattati con sostanze “fireretardant”, per valutare la durabilità delle prestazioni di reazione al fuoco. Riguarda quindi i prodotti finiti a base legno verniciati, che possono essere utilizzati sia all’interno che all’esterno.

Conclusioni

Lo scenario appare complesso ed è in evoluzione. Per il momento, in Italia, si può affermare che le vernici ignifughe da applicare su materiali legnosi e da utilizzare nelle attività di prevenzione incendi, devono rispettare le procedure del Ministero dell’Interno. Non sono accettati altri tipi di classificazione. Non è escluso che in futuro tali prodotti saranno soggetti alla marcatura CE; se questo avverrà, il governo italiano dovrà ritirare tutti i provvedimenti nazionali in contrasto con la legislazione e con le normative europee.

Il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992

Tratta di norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione di prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.

In particolare il decreto stabilisce che:
– nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi i prodotti vernicianti ignifughi devono essere omologati;
– il produttore deve rilasciare, in occasione di ogni fornitura, la dichiarazione attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato, contenente, tra l’altro, l’indicazione del periodo di efficacia del prodotto, – che comunque non può essere superiore a 5 anni dal momento dell’applicazione;
– l’installatore deve rilasciare al responsabile dell’attività l’attestazione di applicazione del prodotto a regola d’arte, nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore;
– il responsabile dell’attività deve conservare l’attestazione dell’installatore e la dichiarazione del produttore della vernice, a disposizione degli organi di controllo.
Dato che l’efficacia del prodotto verniciante non può superare i 5 anni, il responsabile dell’attività è obbligato a riverniciare periodicamente i propri rivestimenti lignei, quindi si può affermare che se all’inizio il requisito di reazione al fuoco può essere soddisfatto in maniera semplice e rapida, nel corso del tempo il responsabile dell’attività è chiamato a sostenere i costi della riverniciatura dei manufatti.

La norma di riferimento per i prodotti vernicianti ignifughi

La norma UNI 9796 “Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi – Metodo di prova e classificazione”, non si può utilizzare per i prodotti destinati ad essere applicati su:
– materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
– assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d’aria o riempite con materiali di natura eterogenea.
Attualmente la norma coesiste in due edizioni:
– quella del 1990, tuttora recepita dal Ministero dell’Interno per la certificazione e l’omologazione delle vernici;
– quella del 1998, volontaria, che ha introdotto una fase d’invecchiamento accelerato costituita dal ciclo (12 h a 80 ± 5 °C e 80 ± 5% + 12 h a 80 ± 5 °C e 30 ± 5%), da ripetersi 10 volte.
Da poco sono iniziati, in ambito UNI, i lavori di revisione della norma edizione 1998, che in futuro verrà recepita dal Ministero dell’Interno per sostituire quella del 1990.
Per ottenere l’omologazione, le prove di certificazione devono essere eseguite dal Laboratorio del Ministero dell’Interno che ha sede a Roma Capannelle. I laboratori italiani già autorizzati per certificare altre tipologie di prodotto non possono eseguire le prove ufficiali, ma soltanto prove esplorative utili per mettere a punto i prodotti vernicianti.