Che fare quando il cliente non paga? Non tutti sanno che gli insoluti possono diventare un investimento
Egregio Direttore,
leggo sempre con interesse gli articoli tecnici della vostra rivista, ma purtroppo ultimamente la nostra azienda deve affrontare più problemi amministrativi e finanziari, che problemi tecnici.
Dato che nella vostra attività editoriale siete sempre molto vicini alle esigenze degli utilizzatori, avete qualche suggerimento da dare per risolvere il problema degli insoluti e dei ritardati pagamenti, che sta diventando sempre più pesante?
Giorgio Annovazzi
L’argomento posto dal lettore è di stretta attualità, in particolare nell’attuale difficile situazione economica e coinvolge aspetti commerciali molto delicati. Diamo quindi per scontato che ogni azione legale nei confronti di chi ritarda i pagamenti, o addirittura si rifiuta di effettuarli (per motivi contingenti o per abitudine speculativa), compromette inevitabilmente i rapporti tra cliente e fornitore. Lasciamo quindi alle aziende e alla loro sensibilità commerciale la decisione di utilizzare le carte bollate e limitiamoci a segnalare che dal 2002 in Italia è stata recepita una normativa europea (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 23 ottobre 2002, n. 249, in vigore dal 7 novembre 2002), che prevede che i contratti con oggetto la consegna di merci o prestazioni siano tutelati da una norma che rende superfluo, per i crediti derivanti da transazioni commerciali, l’invio di diffide e messe in mora al debitore.
Il decreto affronta proprio la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritardi che costituiscono da sempre un’autentica piaga, specie per le piccole imprese.
La legge fa scattare gli interessi automaticamente, di diritto, a decorrere da un giorno iniziale che, in generale, coincide con il trentesimo dalla data di ricevimento della fattura.
L’articolo 4 del decreto prevede l’ipotesi anche in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o dell’equivalente richiesta di pagamento. In tal caso, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.
Si tratta di una netta innovazione rispetto all’articolo 1224 del Codice civile, che riguarda gli interessi moratori agli interessi legali, in quanto l’articolo 5 del Dlgs 231/2002 li qualifica in 7 punti percentuali oltre al saggio d’interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione.
L’aggiornamento di questo saggio viene pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, con un apposito decreto del ministero dell’Economia e della Finanze, chiamato a darne notizia ogni sei mesi dell’anno solare.
L’articolo 7 del Dlgs 231/2002 rende anche nulli i patti gravemente iniqui ai danni del creditore. La nullità riguarda quelle intese che derogano ai principi di legge sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di questo. La “grave iniquità” viene esemplificata, in generale, con l’esito indebitamente vantaggioso per il debitore, quando il patto abbia la conseguenza di procurargli liquidità aggiuntiva.
E’ possibile una deroga al pagamento se entrambe le parti (sia il fornitore che il cliente) sono d’accordo e lo indicano in fattura, oppure mediante corrispondenza privata. Tuttavia l’avvio del decorrere degli interessi di mora non dovrà superare i 60 giorni.
LA LEGGE FUNZIONA? INTERESSI DI MORA CON TASSO AL 9,05% (GLI INSOLUTI SONO UN INVESTIMENTO!)
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è il 9,05 per cento.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 175 del 29 luglio 2005 è stato infatti pubblicato il consueto comunicato del ministero dell’Economia che fissa al 2,05% il saggio di interesse, “al netto della maggiorazione” del 7%, ai fini del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
L’articolo 5, comma 2, del citato decreto prevede che il ministero dia notizia del saggio, curandone la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” “nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”. Il nuovo parametro è determinato in base al tasso del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, applicato all’operazione principale più recente effettuata il primo giorno lavorativo del semestre, maggiorato di 7 punti percentuali.
Il tasso di interesse del 9,05% si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o le prestazioni di servizi, contro il pagamento di un prezzo: gli insoluti sono un investimento!
Per espressa previsione del decreto legislativo e solo ai fini dell’applicazione delle norme in esso disciplinate, la definizione di imprenditore comprende anche i soggetti esercitanti una libera professione.
Questo strumento diventa inutile se il debitore fallisce, ma in tutti gli altri casi si tratta di un deterrente vantaggioso per i creditori.
Gli INSOLUTI SONO UN INVESTIMENTO? UN’ESPERIENZA DIRETTA
La nostra casa editrice (fortunatamente) ha avuto solo due cause legali negli ultimi 3 anni, dovute al mancato pagamento di fatture, ma la nostra esperienza è stata estremamente positiva.
Trattandosi di importi inferiori a 2.500 euro, abbiamo potuto rivolgerci al Giudice di Pace: in un caso il cliente ha pagato prima della sentenza del Giudice, mentre nel secondo caso il pagamento è avvenuto dopo che il Giudice aveva emesso il Decreto Ingiuntivo. In entrambi i casi comunque ci sono stati pagati interessi di mora superiori all’8%!
Pierluigi Offredi